Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1996

Corte cost., sent. 7 maggio 1996, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/1996
Data di deposito
7 maggio 1996
Data di decisione
2 maggio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 22381

Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a), l. 8 marzo 1968, n. 152, il quale limita il diritto all'assegno vitalizio dell'INADEL ai soli dipendenti cessati dal servizio o in eta' superiore ad anni sessanta o a quella minore prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilita' assoluta e permanente, comprovata con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione. Premesso che, al caso di specie e' ancora applicabile la pregressa disciplina di cui all'art. 11, primo e terzo comma, l. n. 120 del 1950, va rilevata la non pertinenza del richiamo alla sent. n. 204 del 1972, poiche' con essa fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale di tale ultima norma nella parte in cui veniva esclusa la concessione dell'assegno vitalizio qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per motivi indipendenti dalla sua volonta', condizione questa, non ripetuta nella successiva legge qui in esame. Peraltro, pur ammettendo la natura previdenziale o concorrente di retribuzione differita, dell'assegno di cui trattasi, non sarebbe in ogni caso sufficiente ritenere illegittima qualsiasi condizione che la legge ponga alla sua concessione, dal momento che i contributi versati dal lavoratore o trattenuti dal datore ai fini di detto trattamento si innesterebbero in un meccanismo di tipo assicurativo, la cui fruibilita' non puo' prescindere dalla contemporanea sussistenza di altri fattori (di eta', di lavoro o economici) ritenuti necessari per il rispetto dell'art. 36 Cost.. - S. n. 204/1972. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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