Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1996
Corte cost., sent. 7 maggio 1996, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1996
- Data di deposito
- 7 maggio 1996
- Data di decisione
- 2 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 22381
Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a), l. 8 marzo 1968, n. 152, il quale limita il diritto all'assegno vitalizio dell'INADEL ai soli dipendenti cessati dal servizio o in eta' superiore ad anni sessanta o a quella minore prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilita' assoluta e permanente, comprovata con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione. Premesso che, al caso di specie e' ancora applicabile la pregressa disciplina di cui all'art. 11, primo e terzo comma, l. n. 120 del 1950, va rilevata la non pertinenza del richiamo alla sent. n. 204 del 1972, poiche' con essa fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale di tale ultima norma nella parte in cui veniva esclusa la concessione dell'assegno vitalizio qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per motivi indipendenti dalla sua volonta', condizione questa, non ripetuta nella successiva legge qui in esame. Peraltro, pur ammettendo la natura previdenziale o concorrente di retribuzione differita, dell'assegno di cui trattasi, non sarebbe in ogni caso sufficiente ritenere illegittima qualsiasi condizione che la legge ponga alla sua concessione, dal momento che i contributi versati dal lavoratore o trattenuti dal datore ai fini di detto trattamento si innesterebbero in un meccanismo di tipo assicurativo, la cui fruibilita' non puo' prescindere dalla contemporanea sussistenza di altri fattori (di eta', di lavoro o economici) ritenuti necessari per il rispetto dell'art. 36 Cost.. - S. n. 204/1972. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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