Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1996

Corte cost., sent. 29 gennaio 1996, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1996
Data di deposito
29 gennaio 1996
Data di decisione
22 gennaio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994
  • art. 17-bis, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 13, decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994
  • art. 705, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 22140

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 17-bis, comma terzo, del t.u.l.p.s., nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 del medesimo t.u. - che impone, tra l'altro, di compiere operazioni solo con persone provviste di documento di riconoscimento e di trascriverne le generalita' su un registro obbligatorio delle operazioni - con riguardo alle attivita' di commercio di cose antiche o usate previste dall'art. 126. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 128 del t.u.l.p.s. relativamente alle sole operazioni su oggetti preziosi nuovi, la cosa preziosa non piu' nuova, nel senso chiarito nella motivazione della sentenza n. 121 del 1963, rientra nel novero delle cose usate, per le quali trova piena giustificazione, considerate le esigenze teleologiche alla base dell'art. 128 medesimo, la repressione penale delle violazioni. La lamentata disparita' di trattamento rispetto alle stesse violazioni addebitabili con riferimento agli esercenti il commercio di oggetti preziosi (nuovi) muove quindi da una lettura non rigorosa della norma assunta a 'tertium comparationis', perche' gli obblighi posti dalla disposizione denunciata si giustificano soltanto nei confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate (ivi comprese le cose preziose usate), mentre, con riguardo all'art. 41 Cost., attese le finalita' di pubblica sicurezza a fondamento della norma impugnata, non e' irragionevole un sistema di controlli diretti a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 128 t.u.l.p.s. limitatamente al commercio di oggetti preziosi nuovi e nozione di "cosa preziosa" nuova, S. n. 121 del 1963. red.: A. Greco

Massima n. 22141

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 705 cod. pen. e 13 d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 cod. pen. - relativo al commercio clandestino di cose antiche - e non anche l'art. 705 dello stesso codice. La scelta legislativa di una maggiore tutela connessa all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose (nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose antiche usate e' espressione di un giudizio di valore non arbitrario, reso palese gia' dalla semplice comparazione della piu' severa sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 cod. pen. rispetto alla piu' tenue pena, solo pecuniaria, prevista invece dall'abrogato art. 706 cod. pen.. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con tre ordinanze del 31 gennaio 1995 (r.o. 317, 318 e 440 del 1995) ed una ordinanza del 27 febbraio 1995 (r.o. 311 del 1995);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con ordinanza del 31 gennaio 1995 (r.o. 319 del 1995).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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