Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1996
Corte cost., sent. 24 aprile 1996, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1996
- Data di deposito
- 24 aprile 1996
- Data di decisione
- 17 aprile 1996
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:129
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 20 settembre 1995
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 22547
Ammissibilita' dell'intervento della Camera dei deputati nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Senato della Repubblica contro il Tribunale di Palermo, in quanto, benche' il contrasto circa la delimitazione dei poteri del Senato, da un lato, e dell'autorita' giudiziaria, dall'altro, venga in esame con riguardo al comportamento di un senatore, tuttavia, e' incontestabile l'interesse comune dei due rami del Parlamento ad ottenere una pronuncia che affermi l'effetto preclusivo della prosecuzione del procedimento penale pendente a carico di un loro membro, riconnesso alla prerogativa congiuntamente attribuita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione. - V. O. n. 470/1995 e S. n. 7/96. red.: F. Mangano
Massima n. 22548
Non spetta al Tribunale di Palermo ordinare che si proceda al dibattimento nel processo penale pendente a carico di un membro del Senato imputato per diffamazione aggravata, quando questo ramo del Parlamento abbia, con delibera 20 settembre 1995, dichiarato, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal senatore, in quanto l'art. 68, primo comma, Cost., attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, costituendo, qualora tale condotta sia ritenuta esercizio delle funzioni parlamentari, sul piano sostanziale, una causa di irresponsabilita' dell'autore delle dichiarazioni contestate, e sul piano processuale, il divieto di accertamento di tale causa nelle forme pubbliche del dibattimento o, se si tratta di azione civile per il risarcimento dei danni, nelle forme dell'udienza pubblica di discussione della causa, con il solo rimedio, a garanzia dei cittadini, del ricorso, mediante elevazione del conflitto di attribuzione da parte dell'autorita' giudiziaria, al controllo della Corte costituzionale sulla correttezza della delibera parlamentare, sotto il profilo della sussistenza di vizi in procedendo oppure dell'omessa o erronea valutazione dei presupposti. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava al Tribunale di Palermo ordinare la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico del senatore Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in danno del dott. Bruno Contrada; conseguentemente annulla l'ordinanza emessa dal detto Tribunale in data 16 ottobre 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.
Il presidente: FERRI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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