Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1996
Corte cost., sent. 24 aprile 1996, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1996
- Data di deposito
- 24 aprile 1996
- Data di decisione
- 17 aprile 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:126
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995
- decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1975
Parametri
- art. 42, legge n. 146 del 22 febbraio 1994
- art. 76, Costituzione
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 luglio 1972
Massime
Massima n. 22630
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, riferita all'art. 76 della Costituzione, poiche' le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono abilitate a ricorrere contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato, soltanto quando il vizio di costituzionalita' dedotto possa determinare una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente loro garantite, laddove, nel caso di specie, la asserita violazione del termine di esercizio della delega da parte del legislatore delegato non riguarda la difesa dell'ambito delle competenze costituzionali delle ricorrenti. - V. tra le altre, S. n. 302/1987. red.: F. Mangano
Massima n. 22632
Illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, in quanto, nell'assicurare attuazione agli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, l'atto impugnato ha invaso competenze costituzionalmente attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, accentrando presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali tutte le attivita' amministrative decisorie ivi comprese la vigilanza sugli "organismi autorizzati" al controllo, laddove dal regolamento CEE n. 2092/91, che si limita a richiedere la designazione di un'autorita' incaricata della vigilanza sugli organismi privati autorizzati al controllo, non deriva l'imposizione di un controllo pubblico accentrato il quale, sulla base di esigenze organizzative che ragionevolmente facciano capo alla Comunita' europea, giustifichi la deroga ai principi ordinari in tema di attuazione negli Stati membri delle norme CEE, secondo cui, dovendosi tenere conto della struttura di ciascuno Stato, va salvaguardato l'impianto costituzionale regionale dello Stato italiano, ferma restando la potesta' statale di intervenire in via suppletiva o sostitutiva, nell'eventualita' dell'inerzia regionale, per garantire attuazione nell'ordinamento interno al diritto comunitario. - Sull'attuazione all'interno dell'ordinamento delle norme di diritto comunitario: S. nn. 304/1987, 126/1985 e 223/1984. Sulla responsabilita' statale per l'attuazione delle norme di diritto comunitario: S. nn. 382/1993 e 632/1988. red.: F. Mangano
Massima n. 22633
L'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, in quanto conseguente all'accertata violazione di competenze costituzionalmente attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano, determina l'annullamento del decreto legislativo impugnato soltanto relativamente all'ordinamento delle Province autonome, ove restano in vigore le leggi provinciali anteriori alla regolamentarione comunitaria, salvo l'intervento sostitutivo dello Stato per l'attuazione delle norme comunitarie. red.: F. Mangano
Massima n. 22636
E' assorbita dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 per violazione di competenze costituzionalmente garantite dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso decreto legislativo sollevata per il mancato rispetto dell'intesa tra lo Stato e le ricorrenti previsto dall'art. 42 della legge di delega n. 146 del 1994, in quanto la violazione dell'ordine costituzionale delle competenze, non potendo essere sanata da accordi tra lo Stato e le ricorrenti, in ragione della sua indisponibilita', ha valore pregiudiziale. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), relativamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.
Il presidente: FERRI
Il redattore: ZAGREBELSKY
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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