Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1996
Corte cost., sent. 18 aprile 1996, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1996
- Data di deposito
- 18 aprile 1996
- Data di decisione
- 15 aprile 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
- art. 3, comma 7, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22329
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 32 e 136 Cost. (in relazione alla sentenza n. 307 del 1990), gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ. - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta, in quanto - posto che la menomazione della salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica fonda il diritto ad un equo indennizzo discendente dall'art. 32 Cost. in collegamento con l'art. 2, tenuto conto che il danno, non derivante da fatto illecito, e' stato subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale - la disposizione impugnata pone(va) una limitazione temporale, equivalente ad una riduzione parziale del danno indennizzabile, che collide sia con la natura del predetto diritto direttamente protetto dalla Costituzione (modellabile equitativamente dal legislatore soltanto circa la misura) sia con la sentenza di incostituzionalita' n. 307 del 1990, nella quale il riconoscimento dell'obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica non trova particolari limitazioni di carattere temporale. - S. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987, 992/1988, 1011/1988, 307/1990, 455/1990 e 258/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Zagrebelsky
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze