Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1996

Corte cost., sent. 12 aprile 1996, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/1996
Data di deposito
12 aprile 1996
Data di decisione
28 marzo 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 22283

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - nella parte in cui consente, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento solo ai dipendenti civili ai quali sia richiesto, come condizione necessaria per l'immissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione - in quanto, posto che la discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alla peculiarita' della disciplina riguardante i dipendenti statali rispetto a quella che concerne, invece, i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS - per i quali ultimi il riscatto della laurea senza condizioni si spiega con la particolare configurazione del rapporto di lavoro subordinato, nel quale, di norma, il nesso del titolo di studio con la specifica attivita' svolta dal dipendente e' rimessa ad una scelta libera del datore di lavoro, mentre la corrispondenza tra titolo di studio e funzioni svolte costituisce uno dei principi informatori dell'ordinamento della P.A. per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici - non sussiste quella omogeneita' di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata dal legislatore, in ordine alle condizioni che legittimano il riscatto del periodo relativo al corso di laurea (o di specializzazione). - Circa l'ambito di discrezionalita' spettante al legislatore in materia di contributo di riscatto, cfr., 'ex multis', S. n. 218/1984, O. n. 847/1988; sulle condizioni che legittimano il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi necessari per il conseguimento dei titoli di studio, v., tra le altre, S. nn. 27/1992, 275/1993, 208/1995, 20/1996. V., altresi', S. nn. 426/1990, 535/1990, 280/1991, nonche' S. nn. 44/1988, 1016/1988, 163/1989, 133/1991, 257/1991. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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