Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1996
Corte cost., sent. 12 aprile 1996, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/1996
- Data di deposito
- 12 aprile 1996
- Data di decisione
- 28 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 22283
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - nella parte in cui consente, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento solo ai dipendenti civili ai quali sia richiesto, come condizione necessaria per l'immissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione - in quanto, posto che la discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alla peculiarita' della disciplina riguardante i dipendenti statali rispetto a quella che concerne, invece, i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS - per i quali ultimi il riscatto della laurea senza condizioni si spiega con la particolare configurazione del rapporto di lavoro subordinato, nel quale, di norma, il nesso del titolo di studio con la specifica attivita' svolta dal dipendente e' rimessa ad una scelta libera del datore di lavoro, mentre la corrispondenza tra titolo di studio e funzioni svolte costituisce uno dei principi informatori dell'ordinamento della P.A. per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici - non sussiste quella omogeneita' di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata dal legislatore, in ordine alle condizioni che legittimano il riscatto del periodo relativo al corso di laurea (o di specializzazione). - Circa l'ambito di discrezionalita' spettante al legislatore in materia di contributo di riscatto, cfr., 'ex multis', S. n. 218/1984, O. n. 847/1988; sulle condizioni che legittimano il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi necessari per il conseguimento dei titoli di studio, v., tra le altre, S. nn. 27/1992, 275/1993, 208/1995, 20/1996. V., altresi', S. nn. 426/1990, 535/1990, 280/1991, nonche' S. nn. 44/1988, 1016/1988, 163/1989, 133/1991, 257/1991. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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