Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1996

Corte cost., ord. 15 marzo 1996, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
76/1996
Data di deposito
15 marzo 1996
Data di decisione
7 marzo 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 22226

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, gia' dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate consentono alla donna minorenne di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo o non altrimenti evitabile per la salute della madre, e' stata ritenuta irrilevante nell'ambito della procedura autorizzatoria disciplinata dall'impugnato art. 12, sulla base del principio, ribadito in questa sede, secondo il quale in tale procedimento il giudice tutelare non dispone di un potere co-decisionale concernente il merito di una scelta che, invece, il legislatore ha inteso lasciare - secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile - alla donna quale unica responsabile della decisione, rispetto a cui l'autorizzazione del giudice tutelare funge esclusivamente da condizione di garanzia della consapevolezza della minore circa i beni coinvolti nella decisione di interrompere la gravidanza - beni consistenti nel diritto alla vita del concepito e nel diritto alla salute della donna -, della serieta' della loro valutazione e del rispetto delle procedure previste dalla legge a tale scopo). - V. O. nn. 463/1988, 389/1988, 293/1993 e S. nn. 27/1975 e 109/1981. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze