Corte costituzionale
Ordinanza n. 6/1996
Corte cost., ord. 12 gennaio 1996, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 6/1996
- Data di deposito
- 12 gennaio 1996
- Data di decisione
- 11 gennaio 1996
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:6
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza del Tribunale di Palermo del 16 ottobre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22076
E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza, emessa nel procedimento a carico di un senatore, con la quale veniva rigettata eccezione di improcedibilita' proposta dalla difesa dell'imputato in considerazione della insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost., dichiarata dall'Assemblea del Senato, delle opinioni espresse dal parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva, in relazione alle quali si procedeva nei suoi confronti per diffamazione. Sussistono infatti la legittimazione attiva del Senato, competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' sull'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni, e quella passiva del Tribunale di Palermo, competente a decidere in merito al proscioglimento dell'imputato prima del dibattimento, e comunque in ogni stato e grado, ai sensi degli artt. 129 e 469 c.p.p.. - Carattere delibativo del giudizio di ammissibilita' del conflitto fra poteri, O. nn. 228 e 229 del 1975, 68 del 1993. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del tribunale di Palermo - sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Senato della Repubblica, ricorrente, della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al tribunale di Palermo, in persona del Presidente della sezione sopra nominata, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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