Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1996

Corte cost., ord. 5 novembre 1996, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
389/1996
Data di deposito
5 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:389

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22935

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, come gia' chiarito dalla Corte, il diritto di farsi assistere dal difensore durante lo svolgimento dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione sorge per le parti successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, poiche' solo a quel punto "diventa attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al presidente del tribunale"; e considerato che e' tuttora ravvisabile la distinzione operata dalle sentenze nn. 151 e 201 del 1971 tra la prima e la seconda fase dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione personale - il giudice rimettente avrebbe dovuto, in assenza di un contrario diritto vivente ed in armonia con i principi affermati dalla Corte, interpretare le norme censurate in senso conforme alla Costituzione, consentendo l'assistenza da parte dei difensori durante la seconda fase dell'udienza presidenziale e, tuttavia, non rinunciando alla funzione che gli e' propria, ossia quella di tentare ogni strada idonea al superamento della crisi del nucleo familiare. - V. S. nn. 151/1971 e 201/1971, sopra citate. In particolare, con la prima, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708 cod. proc. civ., nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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