Corte costituzionale
Ordinanza n. 327/1996
Corte cost., ord. 29 luglio 1996, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 327/1996
- Data di deposito
- 29 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:327
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 15 del 16 gennaio 1992
- art. 2, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
Parametri
Massime
Massima n. 22680
Manifesta inammissibilita' per palese irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto esclude per il fallito il diritto di elettorato attivo, finche' dura lo stato di fallimento e, comunque, non oltre cinque anni dalla sentenza dichiarativa dello stesso. Posto, infatti, che la perdita temporanea del diritto di elettorato attivo costituisce uno degli effetti tipici della sentenza dichiarativa di fallimento - eliminato per scadenza del predetto termine quinquennale o per revoca o annullamento della sentenza medesima - e' palese che la richiesta della sua sospensione o revoca avanzata dalla parte (dapprima innanzi al Giudice istruttore della causa di opposizione al fallimento, ex artt. 669-quater e 700 cod. proc. civ., e poi con reclamo al tribunale rimettente, ex art. 669-terdecies stesso codice), mira all'emissione di un provvedimento abnorme, non concedibile dal giudice. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), del d.P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), sostituito dall'art. 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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