Corte costituzionale
Ordinanza n. 295/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 295/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:295
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, comma 2, legge n. 312 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 22684
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, l. 11 luglio 1980, n. 312, denunciato, in riferimento all'art. 28 Cost., in quanto la norma, stabilendo che, salvo rivalsa nei casi di dolo o di colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, escluderebbe la responsabilita' diretta del pubblico dipendente, anche nei casi di dolo e di colpa grave. Posto, infatti, che secondo la costante giurisprudenza della Corte, la legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidente di costituzionalita' sussiste "con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti rientranti nell'ambito della sua competenza, mentre non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, nella fattispecie, spettava al collegio fare applicazione dell'articolo censurato, non ricorrendo l'ipotesi del giudice istruttore in funzione di giudice unico, prevista dall'art. 190-bis c.p.c., poiche' detta previsione (aggiunta dall'art. 25, l. 26 novembre 1990, n. 353) e' entrata in vigore successivamente alla proposizione della questione di costituzionalita' in esame. - V. O. nn. 436/1994, 215/1992, 147/1992, 199/1990 e S. n. 1104/1988. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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