Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/1996

Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
295/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:295

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 2, legge n. 312 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 22684

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, l. 11 luglio 1980, n. 312, denunciato, in riferimento all'art. 28 Cost., in quanto la norma, stabilendo che, salvo rivalsa nei casi di dolo o di colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, escluderebbe la responsabilita' diretta del pubblico dipendente, anche nei casi di dolo e di colpa grave. Posto, infatti, che secondo la costante giurisprudenza della Corte, la legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidente di costituzionalita' sussiste "con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti rientranti nell'ambito della sua competenza, mentre non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, nella fattispecie, spettava al collegio fare applicazione dell'articolo censurato, non ricorrendo l'ipotesi del giudice istruttore in funzione di giudice unico, prevista dall'art. 190-bis c.p.c., poiche' detta previsione (aggiunta dall'art. 25, l. 26 novembre 1990, n. 353) e' entrata in vigore successivamente alla proposizione della questione di costituzionalita' in esame. - V. O. nn. 436/1994, 215/1992, 147/1992, 199/1990 e S. n. 1104/1988. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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