Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 5, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 1, legge n. 108 del 11 maggio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 22869
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede la incondizionata facolta' del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto, sollevata sotto il profilo che il diritto all'indennita' sostitutiva sorgerebbe per effetto del licenziamento illegittimo e dovrebbe essere limitato ai casi in cui il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, sicche' la norma impugnata sarebbe in contrasto, da un lato, con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ponendo una tutela esorbitante rispetto agli interessi in giuoco, se confrontata con quella accordata ai dipendenti delle piccole imprese dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e, dall'altro, violerebbe il principio di liberta' di iniziativa economica privata per l'onere sproporzionato imposto agli equilibri finanziari delle imprese. Invero, analoghe questioni sono state gia' dichiarata non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sent. n. 81/1992, ordd. nn. 160/1992 e 77/1996), ritenendo che l'indennita' sostitutiva non ha funzione di risarcimento aggiuntivo a quello previsto dal precedente comma 4, ma, in connessione col diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, si inserisce in un rapporto obbligatorio avente la struttura di una obbligazione con facolta' alternativa del creditore, essendo attribuita al lavoratore la facolta' insindacabile di "monetizzare" il diritto alla reintegrazione in una prestazione pecuniaria di ammontare fisso. Tale facolta' non puo' essere arbitrariamente vanificata dal datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo scopo di impedire la pronuncia sull'ordine di reintegrazione, che e' il presupposto di esercizio della facolta' medesima (a meno che la revoca non sia accettata dal lavoratore). La norma, quindi, non puo' essere ritenuta irrazionale, mentre la posizione delle imprese incluse nell'area della "tutela reale" dei lavoratori contro i licenziamenti non puo' essere confrontata con quella delle imprese incluse nell'area della "tutela obbligatoria", trattandosi di posizioni differenziate dalla legge secondo il criterio della dimensione dell'impresa, piu' volte ritenuto giustificato dalla Corte. - V. S. nn. 81/1992, 44/1996; O. nn. 160/1992, 77/1996. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n.300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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