Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 57, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1980
- art. 25, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
- art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1980
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 22868
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamato per il personale delle unita' sanitarie dall'art. 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), nella parte in cui sancirebbe il principio generale di commisurazione del trattamento retributivo dell'impiegato alla qualifica funzionale, anziche' alle mansioni svolte di fatto, e quindi impedirebbe l'applicabilita' della disciplina regolamentare prevista dagli artt. 55 e 121 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, vietando di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle funzioni svolte. Invero la disposizione impugnata si riferisce alla situazione normale degli uffici, nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicche' essa non pregiudica il trattamento economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a mansioni superiori. Pertanto non sussiste alcun contrasto con fonti primarie che autorizzi il giudice a disapplicare gli artt. 55 e 121 del d.P.R. n. 384 del 1990 (o le corrispondenti disposizioni di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979 o all'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546). - V. S. nn. 57/1989, 296/1990, 101/1995. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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