Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1996

Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
276/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
11 luglio 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:276

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22643

Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 179 cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede che il termine per proporre l'istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena e' stata eseguita, senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non e' stata tempestivamente eseguita. Risulta infatti dalla stessa ordinanza di rimessione, che il condannato era gravato da una seconda condanna con applicazione della norma sulla recidiva specifica (art. 99, secondo comma, cod. pen.), dal cui passaggio in giudicato non era ancora decorso il termine decennale previsto in tale caso dall'art. 179, secondo comma, cod. pen., per la proposizione dell'istanza di riabilitazione. red.: A.M. Marini

Massima n. 22644

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 179 cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede che il termine per proporre l'istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena e' stata eseguita, senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non e' stata tempestivamente eseguita. In ordine al caso di specie, nel quale la pena detentiva non e' soggetta a conversione perche' applicata ad un reato commesso dopo la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 136 cod. pen., ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, va rilevata l'erroneita' della premessa interpretativa da cui muove il giudice remittente, poiche' l'art. 111, secondo comma, di tale legge prevede che la pena della multa inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge medesima si estingua col decorso del termine di dieci anni dalla predetta data o dal passaggio in giudicato della sentenza, se successivo, cosicche' l'esecuzione della pena - e conseguentemente il termine per chiedere la riabilitazione - non puo' essere ritardata all'infinito. Del resto, nell'ipotesi di mancata esecuzione della pena pecuniaria, la ritardata decorrenza del termine per chiedere la riabilitazione, in relazione al periodo di tempo necessario per l'estinzione della pena, non da' luogo ad una irragionevole disparita' di trattamento, rispetto al caso in cui la pena pecuniaria sia eseguita, corrispondendo ad una situazione obiettivamente diversa. - S. n. 131/1979. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza r.o. n. 687 del 1995, indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza r.o. n. 686 del 1995, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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