Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1996

Corte cost., ord. 25 giugno 1996, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
222/1996
Data di deposito
25 giugno 1996
Data di decisione
14 giugno 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:222

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22533

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, corretta la premessa interpretativa del giudice 'a quo' nel senso che ai fini dell'applicazione della pena su richiesta, ex art. 444, cod. proc. pen., la eventuale pena pecuniaria (in qualunque misura) puo' essere prevista in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., e senza essere computata agli effetti del limite di cui trattasi, essendo sufficiente che la pena detentiva richiesta non superi i due anni, viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena stabiliti rispettivamente ai fini del "patteggiamento" e ai fini della sospensione condizionale, e conseguentemente, la questione stessa si appalesa manifestamente irrilevante. Infatti, nella specie, come descritta dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena, di cui all'art. 444 cod. proc. pen., non supera il limite indicato ed e' dunque ammissibile, potendo altresi' concedersi la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., poiche' la pena pecuniaria indicata, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo comma, cod. pen.. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione al terzo comma del medesimo articolo e all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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