Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/1996
Corte cost., ord. 25 giugno 1996, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/1996
- Data di deposito
- 25 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:222
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22533
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, corretta la premessa interpretativa del giudice 'a quo' nel senso che ai fini dell'applicazione della pena su richiesta, ex art. 444, cod. proc. pen., la eventuale pena pecuniaria (in qualunque misura) puo' essere prevista in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., e senza essere computata agli effetti del limite di cui trattasi, essendo sufficiente che la pena detentiva richiesta non superi i due anni, viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena stabiliti rispettivamente ai fini del "patteggiamento" e ai fini della sospensione condizionale, e conseguentemente, la questione stessa si appalesa manifestamente irrilevante. Infatti, nella specie, come descritta dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena, di cui all'art. 444 cod. proc. pen., non supera il limite indicato ed e' dunque ammissibile, potendo altresi' concedersi la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., poiche' la pena pecuniaria indicata, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo comma, cod. pen.. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione al terzo comma del medesimo articolo e all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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