Corte costituzionale
Ordinanza n. 221/1996
Corte cost., ord. 25 giugno 1996, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 221/1996
- Data di deposito
- 25 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 297, comma 3, codice di procedura penale
- art. 12, legge n. 332 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22539
Manifesta infondatezza della questione in quanto la stessa e' stata gia' dichiarata non fondata successivamente all'ordinanza di rimessione e, peraltro, non sono stati dedotti dal giudice rimettente, argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati. - S. n. 89/1996. red.: A. M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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