Corte costituzionale
Ordinanza n. 220/1996
Corte cost., ord. 25 giugno 1996, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 220/1996
- Data di deposito
- 25 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 406 del 29 luglio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 22538
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, l. 29 luglio 1981, n. 406, denunziato in quanto sanziona con la medesima pena, sia pure contenuta nei limiti di un minimo e di un massimo edittali, il comportamento di chi "abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi" e di chi, pur non essendo concorso nella loro riproduzione, "li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato". Premesso che non osta alla ammissibilita' della questione la intervenuta abrogazione della disposizione denunciata (v. art. 20, d.lgs. n. 685/1994), non avendo essa inciso sulla applicabilita' della norma ai fatti commessi nel vigore della sua formulazione originaria, la scelta del legislatore - alla cui discrezionalita' e' rimessa la commisurazione delle pene comminate, in relazione ai diversi comportamenti penalmente sanzionati - non appare irragionevole, specie ove si tenga conto, da un lato, del fine commerciale o di lucro come requisito necessario per la punibilita' del comportamento di detenzione per la vendita del predetto materiale abusivamente riprodotto e dall'altro lato, dell'ampio arco di graduabilita' della pena tra il minimo e il massimo edittali, onde il giudice dispone della possibilita' di adeguare la sanzione in concreto inflitta alla reale gravita' del fatto. - Sui limiti ed il loro contenuto, posti alla discrezionalita' del legislatore sopra menzionata, cfr. S. nn. 333/1991 e riferimenti in essa contenuti, 25/1994, 285/1991 e 67/1992. red.: A. M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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