Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/1996
Corte cost., ord. 17 giugno 1996, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/1996
- Data di deposito
- 17 giugno 1996
- Data di decisione
- 10 giugno 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 20 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22517
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, denunziato nella parte in cui, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa di condono, prevede che il termine di prescrizione del reato rimanga sospeso fino a quando l'ufficio finanziario, evitando ogni ritardo, non abbia comunicato al giudice la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia. La norma, infatti, non appare di per se' irragionevole, in considerazione del fatto che la concessione del beneficio risulta essere subordinata all'avvenuto adempimento dell'obbligo tributario, mentre la denunciata disparita' di trattamento, conseguente alla maggiore o minore solerzia degli uffici finanziari nel fornire al giudice la risposta, circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del provvedimento di cui trattasi, appare risolversi in una mera disparita' di fatto dovuta al pratico funzionamento di un servizio e come tale inidonea a sorreggere censure di incostituzionalita'. - Cfr. O. nn. 505/1987 e 1059/1988, sul principio ripetutamente affermato, secondo cui al giudice della legittimita' delle leggi spetta solo di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per se' arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali carenze relative alla sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalita' della norma. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per i reati tributari) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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