Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1996

Corte cost., ord. 14 giugno 1996, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
197/1996
Data di deposito
14 giugno 1996
Data di decisione
14 giugno 1996
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:197

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 269 del 17 maggio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 22910

Posto che con sentenza n. 84/1996 la Corte ha affermato che <<la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa e' rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non piu' in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perche' riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identita' precettiva essenziale, da altra disposizione successiva, alla quale dovra' dunque riferirsi la pronunzia>>; e considerato che, anche nel giudizio 'de quo', al fine di identificare la disciplina da sottoporre all'esame del giudice delle leggi, e' necessario verificare preliminarmente il contenuto del d.l. 17 maggio 1996, n. 269, onde stabilire la sussistenza dei requisiti che consentono, secondo la citata sentenza n. 84, il trasferimento del giudizio di costituzionalita' alla disciplina in vigore; la Corte ha sollevato dinanzi a se', in riferimento all'art. 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del d.l. n. 269 del 1996 (recante: "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea"), in quanto lo stesso, mediante reiterazione, ha rinnovato l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata conversione, nel termine fissato dalla norma costituzionale, di un precedente decreto-legge che le prevedeva. (Nella specie, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai giudici 'a quibus', con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27, 77 e 111 Cost., hanno riguardo alle disposizioni relative all'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero arrestato in flagranza di reato o sottoposto a custodia cautelare, e, in particolare, all'art. 7, comma 3, del d.l. 18 novembre 1995, n. 489, ripetutamente reiterato da decreti non convertiti entro il termine di legge, l'ultimo dei quali, il d.l. 17 maggio 1996, n. 269, costituisce oggetto della questione di legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio dalla Corte). - Oltre alla S. n. 84/1996, citata in massima, v., altresi', O. n. 108/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea);

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare le questioni relative congiuntamente a quella di cui al capo precedente;

Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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