Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1996

Corte cost., ord. 24 maggio 1996, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
169/1996
Data di deposito
24 maggio 1996
Data di decisione
16 maggio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 39, comma 8, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22431

Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' dichiarata non fondata. Peraltro, giova precisare che la fattispecie presa in esame dal comma ottavo dell'impugnato art. 39, si riferisce, per quanto riguarda i reati di violazione dei vincoli, alle sole infrazioni meramente formali, cioe' mancanza di autorizzazione in ipotesi (esclusiva) di opera sostanzialmente conforme alle esigenze di tutela, tanto da poter essere successivamente oggetto di sopravvenuta autorizzazione in sanatoria. In altri termini, l'estinzione di detti reati e' effetto ulteriore del condono per volonta' del legislatore, solo quando l'autorita' preposta al vincolo abbia, con valutazione di compatibilita' con le esigenze sostanziali di tutela del vincolo medesimo, ritenuta autorizzabile l'opera gia' eseguita. - S. n. 427/1995. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché dell'art. 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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