Corte costituzionale
Ordinanza n. 169/1996
Corte cost., ord. 24 maggio 1996, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 169/1996
- Data di deposito
- 24 maggio 1996
- Data di decisione
- 16 maggio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 39, comma 8, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 22431
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' dichiarata non fondata. Peraltro, giova precisare che la fattispecie presa in esame dal comma ottavo dell'impugnato art. 39, si riferisce, per quanto riguarda i reati di violazione dei vincoli, alle sole infrazioni meramente formali, cioe' mancanza di autorizzazione in ipotesi (esclusiva) di opera sostanzialmente conforme alle esigenze di tutela, tanto da poter essere successivamente oggetto di sopravvenuta autorizzazione in sanatoria. In altri termini, l'estinzione di detti reati e' effetto ulteriore del condono per volonta' del legislatore, solo quando l'autorita' preposta al vincolo abbia, con valutazione di compatibilita' con le esigenze sostanziali di tutela del vincolo medesimo, ritenuta autorizzabile l'opera gia' eseguita. - S. n. 427/1995. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché dell'art. 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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