Corte costituzionale
Ordinanza n. 109/1996
Corte cost., ord. 4 aprile 1996, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 109/1996
- Data di deposito
- 4 aprile 1996
- Data di decisione
- 26 marzo 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:109
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 148 del 13 aprile 1987
- art. 3-bis, decreto-legge n. 27 del 16 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 22457
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza il gudice 'a quo' abbia fornito una motivazione non implausibile. - Giurisprudenza costante; da ultimo, v. S. n. 94/1996. red.: F. Mangano
Massima n. 22458
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modifiche, in legge 13 aprile 1987, n. 148, nella parte in cui assoggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento le sole societa' che, senza autorizzazione, svolgano attivita' corrispondente alle previsioni della l. 23 novembre 1939, n. 1966 (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgano attivita' corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 del T.U. 13 febbraio 1959, n. 448, sia per la non assimilabilita' di tali enti alle societa' fiduciarie, dal punto di vista strutturale, avendo ad oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi e non l'amministrazione dei beni per conto di terzi (come le c.d. fiduciarie di fatto), e dal punto di vista normativo, essendo stato abrogato proprio dal d.l. n. 27/1987 l'art. 45 che ne prevedeva la forma autorizzata, sia per il carattere eccezionale della norma indicata come 'tertium comparationis' che, pertanto, non puo' essere utilmente invocata per estenderne l'operativita'. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria), convertito, con modifiche, in legge 13 aprile 1987, n. 148, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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