Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1995

Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1995
Data di deposito
12 gennaio 1995
Data di decisione
11 gennaio 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25-quater, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21263

La richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 25-quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, modificato dalla l. 24 luglio 1993, n. 256 e nel testo risultante dalla sentenza di illegittimita' costituzionale parziale n. 419 del 1994, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 25-quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356). - v. S. n. 16/1978. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 (Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575), e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione: richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994, modificata dall'ordinanza 13 dicembre 1994 dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze