Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1995

Corte cost., sent. 17 marzo 1995, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1995
Data di deposito
17 marzo 1995
Data di decisione
8 marzo 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:87

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21951

Non e' irragionevole che, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, e successive modifiche, la condizione della titolarita' dell'assegno di divorzio, agli effetti del diritto del coniuge divorziato superstite alla pensione di riversibilita', possa ritenersi assolta solo se l'assegno sia stato attribuito giudizialmente, ai sensi dell'art. 5, e non, invece, se sia stato attribuito convenzionalmente. L'elemento della titolarita' dell'assegno giudizialmente riconosciuta non e' infatti surrogabile da una convenzione privata, perche' solo il giudice, e non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano (nella specie nei rapporti con l'INPS, terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi) la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilita', della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno. Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - Sulla legittimita' della condizione, agli effetti del riconoscimento del diritto del coniuge divorziato superstite, della titolarita' dell'assegno, v. S. n. 777/1988. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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