Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1995

Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1995
Data di deposito
12 gennaio 1995
Data di decisione
11 gennaio 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, b) (parz.), legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 15, comma 1, c), legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 8, comma 3, 2 p.(parz), legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 15, comma 7, 1 p.(parz), legge n. 223 del 6 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21262

La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che consentono la titolarita' di piu' concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale al medesimo soggetto privato (nel caso in cui si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura non superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia), nonche' di quelle che, a determinate condizioni, danno la possibilita' di interruzione pubblicitaria durante la trasmissione televisiva di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali anche piu' frequentemente rispetto agli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche ed infine di quelle che consentono alle imprese concessionarie di pubblicita' di raccogliere pubblicita' per tre reti televisive nazionali, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., ne' le singole disposizioni risultano imposte da obblighi assunti dallo Stato italiano per effetto di trattati internazionali, e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittoria la richiesta referendaria abrogativa della possibilita' di essere titolare di piu' reti televisive nazionali in relazione alla mancata inclusione, nel quesito, della norma sanzionatoria del rilascio ad un medesimo soggetto privato di piu' concessioni televisive in ambito nazionale, la cui area di applicabilita', nella prospettazione di un esito positivo della iniziativa referendaria, verrebbe eventualmente a ridursi. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 15, comma 1, lett. b, parzialmente; dell'art. 15, comma 1, lett. c; dell'art. 8, comma 3, secondo periodo parzialmente; dell'art. 15, comma 7, primo periodo parzialmente, l. 6 agosto 1990, n. 223). - v. S. nn. 28/1993 e 1/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione:

dell'art. 15, comma 1, lettera b) limitatamente alle parole "qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia"; l'art. 15, comma 1, lettera c) "di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b)" della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante il titolo "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

dell'art. 8, comma 3, secondo periodo limitatamente alle parole "Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno" della legge 6 agosto 1990, n. 223 recante il titolo "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

dell'art. 15, comma 7, primo periodo limitatamente alle parole "tre reti televisive nazionali, o" della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante il titolo "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", richieste dichiarate legittime con ordinanza del 1 dicembre 1994, modificata dall'ordinanza del 14 dicembre 1994, dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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