Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1995
Corte cost., sent. 1° marzo 1995, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1995
- Data di deposito
- 1° marzo 1995
- Data di decisione
- 22 febbraio 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 22 aprile 1994
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 22 aprile 1994
Parametri
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 97, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 117, Costituzione
- art. 12, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Massime
Massima n. 21903
In attesa della normativa di trasferimento o di delega, preannunciata dall'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977 e nella quale dovrebbero essere definite le diverse competenze e il loro congiunto operare per la tutela e l'incremento dei valori culturali, l'attuale assetto - come la Corte ha gia' chiarito - e' tuttora caratterizzato dall'attribuzione allo Stato dei poteri inerenti alla protezione del patrimonio storico e artistico della Nazione. Pertanto, riguardo alla tutela e alla conservazione degli edifici di interesse storico e artistico, le attribuzioni statali e regionali sono differenziate nella cura di interessi pubblici diversi e complementari: mentre non puo' ritenersi esclusa la competenza dello Stato a prescrivere le opere di restauro o di manutenzione straordinaria o a provvedere direttamente ad esse, quando sia necessaria per assicurare la conservazione e impedire il deterioramento delle cose di interesse storico e artistico, spettano invece alle regioni le competenze relative agli interventi diretti al recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente. Peraltro la cura dei due interessi, quando incidano sugli stessi immobili, naturalmente richiede, secondo principi generali, quella cooperazione che e' sempre necessaria quando vi sia concorso di competenze tra amministrazioni diverse. - Cfr. S. nn. 339/1994, 277/1993 e 921/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21904
Il regolamento concernente il procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico, adottato con d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, in base all'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quadro della delegificazione prevista dall'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del quale la regione Toscana ha impugnato, con ricorso per conflitto di attribuzione, l'art. 1 - in quanto ne prevede l'applicazione anche agli immobili non statali - e l'art. 2 - in quanto incentra le suddette procedure sul potere di un organo periferico (sovrintendente) del Ministero per i beni culturali e ambientali - riguarda espressamente "la necessita' di interventi volti a garantire la conservazione del bene", circoscrivendo cosi' le previste opere nell'ambito della cura di tale interesse, che e' tuttora di competenza statale. Pertanto, risultando escluso - alla luce dei principi attualmente vigenti sulla ripartizione delle competenze statali e regionali in materia - il denunciato contrasto con le competenze regionali - che permangono intoccate in materia urbanistica e per gli interventi diretti al recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente - deve dichiararsi che spetta allo Stato il potere di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico, esercitato con il d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368 - V. massima precedente. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato il potere di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico, esercitato con il d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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