Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1995
Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1995
- Data di deposito
- 12 gennaio 1995
- Data di decisione
- 11 gennaio 1995
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 1, legge n. 483 del 17 dicembre 1992
- art. 1, decreto-legge n. 408 del 10 ottobre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21261
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483, che riservano esclusivamente alla mano pubblica (Stato, enti pubblici e societa' a totale partecipazione pubblica) la titolarita' delle azioni della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI - Radiotelevisione italiana), non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittorio l'eventuale esito positivo del referendum (con la possibilita', quindi, anche per i privati di partecipare al capitale azionario di tale societa') con la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il carattere di societa' di interesse nazionale riconosciuto dall'art. 2461 cod. civ. alla concessionaria di tale servizio, elemento questo operante indipendentemente dalla qualita' pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483). - v. S. n. 16/1978. Sui fini di interesse generale del servizio pubblico, anche se esercitato tramite concessionaria, S. n. 58/1965. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), limitatamente alle parole "a totale partecipazione pubblica", nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483 (Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva), richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 30 novembre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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