Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1995

Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1995
Data di deposito
12 gennaio 1995
Data di decisione
11 gennaio 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 1, legge n. 483 del 17 dicembre 1992
  • art. 1, decreto-legge n. 408 del 10 ottobre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21261

La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483, che riservano esclusivamente alla mano pubblica (Stato, enti pubblici e societa' a totale partecipazione pubblica) la titolarita' delle azioni della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI - Radiotelevisione italiana), non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittorio l'eventuale esito positivo del referendum (con la possibilita', quindi, anche per i privati di partecipare al capitale azionario di tale societa') con la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il carattere di societa' di interesse nazionale riconosciuto dall'art. 2461 cod. civ. alla concessionaria di tale servizio, elemento questo operante indipendentemente dalla qualita' pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483). - v. S. n. 16/1978. Sui fini di interesse generale del servizio pubblico, anche se esercitato tramite concessionaria, S. n. 58/1965. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), limitatamente alle parole "a totale partecipazione pubblica", nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483 (Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva), richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 30 novembre 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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