Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1995
Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1995
- Data di deposito
- 24 febbraio 1995
- Data di decisione
- 20 febbraio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SPAGNOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:60
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21895
L'art. 513, comma 1, cod. proc.pen. va inteso nel senso che, nel consentire che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dall' imputato (contumace, assente, o che si rifiuti di sottoporsi all'esame) al pubblico ministero, esclude analoga previsione in ordine alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 st. cod.. Tale interpretazione, infatti, oltre a non essere contraddetta da un diverso orientamento giurisprudenziale, appare sorretta dalla formulazione della norma, soprattutto se raffrontata, con indubbio rilievo ermeneutico, con quella adottata nell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen. (anch'esso compreso nel capo relativo all'istruzione dibattimentale) che espressamente prevede la utilizzabilita' al dibattimento, per le contestazioni all'imputato presente, delle precedenti dichiarazioni ricevute, in base a delega del pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria. Percio', in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata riguardo al divieto posto dall'art. 513, comma 1, alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che la disposizione impugnata potesse intendersi, sulla base dei principi generali in materia di atti delegati, in un senso non impeditivo della lettura. red.: S.P.
Massima n. 21896
In seguito alle modifiche apportate dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 306 del 1992 (convertito in legge n. 356 del 1992) all'art. 370, comma 1, cod. proc. pen., interrogatori, confronti ed altri atti di indagine delegati, per gli indagati in stato di liberta', alla polizia giudiziaria, si svolgono - in conformita' ai principi generali in materia di attivita' delegata - con le stesse modalita' di quelli compiuti personalmente dal pubblico ministero, e quindi, in particolare, con l'assistenza obbligatoria del difensore (cfr. artt. 65, 364 e 370, comma 1, cod. proc. pen.). Risulta quindi del tutto priva di razionale giustificazione una disciplina, come quella posta dall'art. 513, comma 1, cod.proc.pen., riguardo alla utilizzazione al dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato (contumace, assente, o che si rifiuti di sottoporsi all'esame) che determini una disparita' tra atti assunti direttamente, dal pubblico ministero o, per sua delega, dalla polizia giudiziaria, in deroga oltre tutto al criterio altrove seguito dallo stesso codice (cfr. riguardo alla utilizzabilita' al dibattimento, per contestazioni, delle precedenti dichiarazioni, alle quali il difensore aveva il diritto di assistere, dell'imputato presente, l'art. 503, comma 5). L'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. - V.S. n. 476/1992 e O. n. 176/1993. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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