Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1995
Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1995
- Data di deposito
- 12 gennaio 1995
- Data di decisione
- 11 gennaio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:6
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 9 del 30 gennaio 1976
- decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993
- decreto-legge n. 291 del 10 giugno 1977
- decreto-legge n. 366 del 4 settembre 1987
- decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994
- legge n. 416 del 5 agosto 1981
- legge n. 452 del 3 novembre 1987
- legge n. 236 del 19 luglio 1993
- legge n. 501 del 8 agosto 1977
- legge n. 215 del 26 maggio 1978
- legge n. 223 del 23 luglio 1991
- legge n. 62 del 29 marzo 1976
- legge n. 1115 del 5 novembre 1968
- legge n. 464 del 8 agosto 1972
- legge n. 451 del 19 luglio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 21805
La richiesta di 'referendum' abrogativo concernente la disciplina dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni va dichiarata inammissibile, per difetto di chiarezza del quesito. Infatti - in contrasto con il dichiarato intento dei promotori di limitare l'effetto abolitivo all'integrazione salariale straordinaria e di sostituire totalmente ad essa il trattamento di mobilita' dei lavoratori licenziati - l'abrogazione dell'intervento straordinario della Cassa determinerebbe l'inapplicabilita' di una serie di altri istituti, primo fra tutti dell'istituto della mobilita', non essendo coinvolte nella richiesta le disposizioni che subordinano l'operativita' di quest'ultimo all'integrazione salariale straordinaria. In tal modo, la formulazione del quesito impedisce la piena consapevolezza del significato del voto e la possibilita' di scelta dell'elettore, per il vincolo di unicita' della risposta. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione parziale della legge 5 novembre 1968, n. 1115, della legge 8 agosto 1972, n. 464, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 62, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, della legge 5 agosto 1981, n. 416, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, della legge 23 luglio 1991, n. 223, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451). - Sulla chiarezza del quesito, necessaria a consentire all'elettore piena consapevolezza del significato del voto e possibilita' di scelta, v. Sent. nn. 27/1981, 29/1981, 36/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, della legge 8 agosto 1972, n. 464, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 62, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, della legge 5 agosto 1981, n. 416, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, della legge 23 luglio 1991, n. 223, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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