Corte costituzionale
Sentenza n. 516/1995
Corte cost., sent. 22 dicembre 1995, n. 516
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 516/1995
- Data di deposito
- 22 dicembre 1995
- Data di decisione
- 14 dicembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:516
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988
- legge n. 153 del 13 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 21971
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'assegno per il nucleo familiare spetti ai titolari delle pensioni derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, negando tale prestazione ai titolari di pensioni a carico di gestioni assicurative per lavoratori autonomi, ma conseguite con utilizzazione, in misura prevalente, di contribuzione versata per lavoro dipendente, in quanto la trasformazione dell'istituto degli assegni familiari in quello dell'assegno per il nucleo familiare, disposta con una normativa non applicabile ai lavoratori autonomi, rende non irragionevole ne' incoerente la diversita', sotto questo profilo, dei regimi previdenziali goduti dalle due categorie di pensionati gia' lavoratori dipendenti e di pensionati gia' lavoratori autonomi. - V. S. n. 458/1989. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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