Corte costituzionale

Sentenza n. 516/1995

Corte cost., sent. 22 dicembre 1995, n. 516

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
516/1995
Data di deposito
22 dicembre 1995
Data di decisione
14 dicembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:516

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988
  • legge n. 153 del 13 maggio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 21971

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'assegno per il nucleo familiare spetti ai titolari delle pensioni derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, negando tale prestazione ai titolari di pensioni a carico di gestioni assicurative per lavoratori autonomi, ma conseguite con utilizzazione, in misura prevalente, di contribuzione versata per lavoro dipendente, in quanto la trasformazione dell'istituto degli assegni familiari in quello dell'assegno per il nucleo familiare, disposta con una normativa non applicabile ai lavoratori autonomi, rende non irragionevole ne' incoerente la diversita', sotto questo profilo, dei regimi previdenziali goduti dalle due categorie di pensionati gia' lavoratori dipendenti e di pensionati gia' lavoratori autonomi. - V. S. n. 458/1989. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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