Corte costituzionale
Sentenza n. 514/1995
Corte cost., sent. 22 dicembre 1995, n. 514
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 514/1995
- Data di deposito
- 22 dicembre 1995
- Data di decisione
- 14 dicembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:514
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 8 febbraio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 21970
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione presso le unita' sanitarie locali, l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 1989, n. 13, nella parte in cui prevede che, nei due anni dalla entrata in vigore della stessa, siano utilizzabili le graduatorie concorsuali riservate di cui all'art. 69 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale aveva previsto, in fase di prima applicazione e in via transitoria, che i posti di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base venissero conferiti previo concorso per titoli e i posti di veterinario dirigente con criteri di stretta analogia da emanare con provvedimenti regionali. Infatti, poiche' in materia di stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale le regioni hanno competenza legislativa di mera attuazione, la previsione, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla loro formazione, della utilizzazione delle graduatorie riservate costituisce una ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso per titoli ed esami, comporta la possibilita' di attribuire posti non ancora istituiti al momento della formazione della graduatoria, esclude dalla selezione coloro che nel corso di un decennio abbiano maturato i titoli per partecipare alla selezione e non garantisce la attualita' della valutazione di idoneita' dei prescelti. - Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di stato giuridico dei dipendenti del servizio sanitario nazionale: sentt. nn. 192/1994, 447/1993, 359/1993, 266/1993, 342/1990, 181/1990, 122/1990, 1127/1988, 1061/1988 e 610/1988. Sulla necessita' del rispetto, da parte del legislatore regionale, dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego: sentt. nn. 479/1995 e 478/1995. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 1989, n. 13 (Integrazione alla legge regionale 9 settembre 1986, n. 47, recante modifiche alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 33: "Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle unità sanitarie locali socio-sanitarie").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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