Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1995

Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1995
Data di deposito
20 febbraio 1995
Data di decisione
8 febbraio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 167 del 29 aprile 1983

Parametri

Massime

Massima n. 21802

Con l'abrogazione, dall'ordinamento penitenziario comune, ex art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e successivamente ex art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, delle disposizioni - gia' contenute nell'art. 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - a tenore delle quali l'affidamento in prova non era consentito quando il condannato avesse "precedentemente commesso un delitto della stessa indole" ed era escluso "in ogni caso... per i delitti di rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione", il legislatore ha ritenuto di dare preminenza al finalismo rieducativo ed ha lasciato la valutazione della personalita' del reo (come pure quella dell'allarme sociale) alla fase della determinazione della pena in concreto: nell'ambito di tale valutazione possono senz'altro essere considerate precedenti condanne, ma queste non costituiscono piu' una preclusione assoluta - disposta 'ex lege' - alla concessione dell'affidamento in prova. Alla luce di tali intervenute modificazioni dell'ordinamento penitenziario comune, appare pertanto irragionevole che la previsione dei reati comuni ostativi ai fini della concessione del beneficio dell'affidamento in prova, venga tuttora mantenuta nella normativa, posta dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, dell'affidamento in prova del condannato militare, solo nei confronti di quest'ultimo. L'impugnato art. 1, secondo comma, della legge 'de qua' va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova e' escluso "quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale". red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova è escluso "quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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