Corte costituzionale

Sentenza n. 488/1995

Corte cost., sent. 20 novembre 1995, n. 488

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
488/1995
Data di deposito
20 novembre 1995
Data di decisione
8 novembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:488

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Toscana del 28 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21838

Non e' fondata, con riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995, in tema di agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara - la quale, dettando principi cui dovranno attenersi i suddetti Comuni nell'emanazione dei regolamenti di propria competenza ai sensi dell'art. 64 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria), altererebbe il procedimento espressamente previsto, per le concessioni marmifere ivi situate, dal citato art. 64, secondo cui per i detti regolamenti comunali e' richiesta solo un'approvazione successiva, senza alcuna previsione di criteri preventivi - in quanto la censura che imputa alla Regione di esorbitare dalle sue funzioni di controllo entrando nel campo dell'amministrazione attiva trascura la precisazione contenuta nelle premesse della deliberazione n. 115, portante la medesima data del 28 febbraio 1995 (con cui il Consiglio regionale ha approvato il regolamento n. 88 adottato dal Comune di Carrara il 29 dicembre 1994), dalla quale si evince che destinatario diretto delle prescrizioni della legge regionale impugnata non e' il Comune, ma lo stesso Consiglio regionale quale organo competente per l'approvazione dei regolamenti comunali. Ne consegue che l'autorita' investita della funzione di approvazione di determinati atti puo' prestabilire (con un provvedimento che nella specie rimane esterno al procedimento previsto dall'art. 64 e, quindi, non lo altera) alcuni criteri di valutazione ai quali si atterra' nell'esercizio della funzione. - V. massima B. red.: G. Leo

Massima n. 21839

Non e' fondata, con riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995, in tema di agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara, la quale, disciplinando genericamente la concessione per coltivazione degli agri marmiferi di proprieta' dei medesimi Comuni e, in particolare, prevedendo la temporaneita' e l'onerosita' delle concessioni, che in base alla legislazione vigente sono perpetue, inciderebbe su diritti reali immobiliari preesistenti, disciplinati con normativa speciale risalente alla legislazione preunitaria (Editto di Maria Teresa dell'1 febbraio 1751 e Decreto di Francesco V del 19 novembre 1846). Invero, premesso che il presupposto interpretativo da cui muove il ricorso e' insostenibile, dato che l'art. 64 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria) ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore dei regolamenti comunali - per cui ai Comuni di Massa e Carrara e' attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge, abilitato quindi anche ad incidere sui rapporti privati, in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformita' della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente - la genericita' della legge regionale impugnata ha il pregio di lasciare impregiudicate le condizioni - che dovranno concretamente essere valutate dai Comuni nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui sono investiti - alle quali il principio della temporaneita' della concessione avra' efficacia immediata anche sulla disciplina delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti. - V. S. nn. 20/1967 e 7/1982, nonche' S. 306/1993 e 822/1988. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995 (Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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