Corte costituzionale
Sentenza n. 478/1995
Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 478
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 478/1995
- Data di deposito
- 31 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:478
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia del 8 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 21806
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. (violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di impiego pubblico, secondo i quali la progressione nei pubblici uffici deve avvenire per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva), la legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 febbraio 1995, in quanto, nel dettare norme transitorie di mobilita' verticale per i dipendenti regionali, prevede il reinquadramento nella qualifica superiore di categorie di personale sulla base di una semplice domanda, del possesso di un qualsiasi diploma di laurea conseguito nel corso del servizio e dell'anzianita' di servizio superiore a nove anni, e quindi senza una vera e propria specifica verifica attitudinaria in relazione alla qualifica e alle funzioni da conferire, a prescindere dalla valutazione della esigenza di mantenere o coprire il posto, necessaria ai fini della riforma del pubblico impiego, e per di piu' ad opera dell'organo di vertice dell'amministrazione regionale e non di un organo collegiale tecnico con le caratteristiche tipiche della imparzialita'. - Sulla ammissibilita' di deroghe alla regola del pubblico concorso: sentt. nn. 81 del 1983 e 134 del 1995. - Sulla applicabilita' della regola del pubblico concorso anche al passaggio a funzioni superiori: sentt. nn. 161 del 1990, 487 del 1991 e 313 del 1994. - Sulle finalita' di riorganizzazione e di razionalizzazione degli apparati e di contenimento della spesa propria della riforma del pubblico impiego: sent. n. 406 del 1995. - Sulla esigenza che le operazioni di inquadramento siano effettuate da organi con le caratteristiche tipiche della imparzialita', della capacita' tecnica (componenti tecnici e non politici) e delle garanzie procedimentali: sentt. nn. 333 del 1993 e 313 del 1994. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (Norme transitorie di mobilità verticale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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