Corte costituzionale

Sentenza n. 478/1995

Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 478

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
478/1995
Data di deposito
31 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:478

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia del 8 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21806

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. (violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di impiego pubblico, secondo i quali la progressione nei pubblici uffici deve avvenire per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva), la legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 febbraio 1995, in quanto, nel dettare norme transitorie di mobilita' verticale per i dipendenti regionali, prevede il reinquadramento nella qualifica superiore di categorie di personale sulla base di una semplice domanda, del possesso di un qualsiasi diploma di laurea conseguito nel corso del servizio e dell'anzianita' di servizio superiore a nove anni, e quindi senza una vera e propria specifica verifica attitudinaria in relazione alla qualifica e alle funzioni da conferire, a prescindere dalla valutazione della esigenza di mantenere o coprire il posto, necessaria ai fini della riforma del pubblico impiego, e per di piu' ad opera dell'organo di vertice dell'amministrazione regionale e non di un organo collegiale tecnico con le caratteristiche tipiche della imparzialita'. - Sulla ammissibilita' di deroghe alla regola del pubblico concorso: sentt. nn. 81 del 1983 e 134 del 1995. - Sulla applicabilita' della regola del pubblico concorso anche al passaggio a funzioni superiori: sentt. nn. 161 del 1990, 487 del 1991 e 313 del 1994. - Sulle finalita' di riorganizzazione e di razionalizzazione degli apparati e di contenimento della spesa propria della riforma del pubblico impiego: sent. n. 406 del 1995. - Sulla esigenza che le operazioni di inquadramento siano effettuate da organi con le caratteristiche tipiche della imparzialita', della capacita' tecnica (componenti tecnici e non politici) e delle garanzie procedimentali: sentt. nn. 333 del 1993 e 313 del 1994. red.: S. Petitti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (Norme transitorie di mobilità verticale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze