Corte costituzionale

Sentenza n. 459/1995

Corte cost., sent. 26 ottobre 1995, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
459/1995
Data di deposito
26 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 13, legge della Regione Basilicata n. 2 del 16 febbraio 1987
  • art. 13, comma 11, legge della Regione Basilicata n. 2 del 16 febbraio 1987
  • art. 13, comma 12, legge della Regione Basilicata n. 2 del 16 febbraio 1987

Parametri

Massime

Massima n. 21779

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 108 Cost., l'art. 13, comma 11, della l. regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 - nella parte in cui prevede che contro il provvedimento di decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica "l'interessato puo' proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio" - in quanto e' precluso alle regioni di dettare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, essendo la materia processuale e quella della giurisdizione riservata all'esclusiva competenza del legislatore statale. Ne consegue altresi', ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale del dodicesimo e del tredicesimo comma dell'art. 13 della stessa legge regionale, trattandosi di norme strettamente conseguenziali a quella annullata ed attenendo anch'esse a materia processuale di riserva statale. - V., 'ex plurimis', S. nn. 457 e 303/1994; 210/1993; 505 e 489/1991; 594/1990; 727/1988; 81/1976; nonche' S. nn. 615 e 203/1987; 128/1963. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'undicesimo comma dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987 n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale del dodicesimo e del tredicesimo comma dell'art. 13 della stessa legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze