Corte costituzionale
Sentenza n. 445/1995
Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 445
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 445/1995
- Data di deposito
- 24 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:445
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 39 del 26 febbraio 1977
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
Parametri
Massime
Massima n. 21785
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - il quale prevede che per i lavoratori il danno da invalidita' temporanea o inabilita' permanente sia liquidato sulla base della denuncia fiscale prodotta in giudizio, mentre in tutti gli altri casi la base di calcolo non puo' essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale -, in quanto, premesso che la determinazione del reddito sulla base delle denunce fiscali costituisce una presunzione 'iuris tantum', rispetto alla quale e' possibile provare la percezione di un reddito piu' elevato di quello dichiarato, le disposizioni impugnate, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo', devono essere interpretate nel senso che al lavoratore non e' consentito rifiutare l'esibizione delle denunce fiscali allo scopo di sottrarsi all'onere di provare il reddito effettivo, beneficiando cosi' della liquidazione del danno nella misura forfettaria del triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, mentre non e' proponibile il raffronto tra chi non percepisce alcun reddito e chi esibisce una denuncia fiscale attestante un reddito inferiore al suddetto ammontare, trattandosi di comparazione tra situazioni non omogenee. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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