Corte costituzionale

Sentenza n. 445/1995

Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
445/1995
Data di deposito
24 ottobre 1995
Data di decisione
18 ottobre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:445

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 39 del 26 febbraio 1977
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 21785

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - il quale prevede che per i lavoratori il danno da invalidita' temporanea o inabilita' permanente sia liquidato sulla base della denuncia fiscale prodotta in giudizio, mentre in tutti gli altri casi la base di calcolo non puo' essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale -, in quanto, premesso che la determinazione del reddito sulla base delle denunce fiscali costituisce una presunzione 'iuris tantum', rispetto alla quale e' possibile provare la percezione di un reddito piu' elevato di quello dichiarato, le disposizioni impugnate, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo', devono essere interpretate nel senso che al lavoratore non e' consentito rifiutare l'esibizione delle denunce fiscali allo scopo di sottrarsi all'onere di provare il reddito effettivo, beneficiando cosi' della liquidazione del danno nella misura forfettaria del triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, mentre non e' proponibile il raffronto tra chi non percepisce alcun reddito e chi esibisce una denuncia fiscale attestante un reddito inferiore al suddetto ammontare, trattandosi di comparazione tra situazioni non omogenee. red.: S. Petitti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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