Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1995

Corte cost., sent. 15 settembre 1995, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
436/1995
Data di deposito
15 settembre 1995
Data di decisione
6 settembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:436

Norme oggetto del giudizio

  • all.C, punto 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 18 luglio 1986
  • art. 147, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 22771

La disomogeneita' che si riscontra tra il sistema delle sanzioni penali e il sistema delle sanzioni disciplinari, non consente di assumere la norma stabilita al punto 31 dell'Allegato C, del regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) - secondo la quale ricade sotto la sanzione disciplinare della consegna di rigore il ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle otto ore nel rientro del militare dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso - a 'tertium comparationis' per censurare come irrazionale la disposizione dell'art. 147 del codice penale militare di pace, che punisce come reato di "allontanamento illecito" l'assenza dal servizio militare superiore ad un giorno (ed inferiore a cinque giorni, a partire dai quali l'infrazione e' punita come diserzione) anche se solo occasionale e non ripetuta. E cio' a prescindere dalla considerazione che la trasposizione, dall'una all'altra delle fattispecie poste a confronto, del requisito della abitualita' - come prospettato dal giudice 'a quo' - implica valutazioni e scelte discrezionali possibili solo in un intervento di natura legislativa e non consentite in sede di giudizio di costituzionalita'. Va anche rilevato, d'altra parte, che la possibilita' - in base all'art. 65, settimo comma, lett. a) del citato d.P.R. n. 545 del 1986 - di sanzionare con la consegna di rigore, condotte di assenza dal servizio di rilievo penale, ma per le quali il comandante di corpo non abbia formulato la richiesta di procedimento, permette di attenuare, nel caso in questione, la lamentata mancanza di gradualita' nel passaggio dall'illecito disciplinare a quello penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 147 cod. pen. mil. di pace). - V. la precedente massima A. Per la manifesta infondatezza di questione gia' proposta, ma sotto altri profili, nei confronti dell'art. 147 cod. pen. mil. di pace, v. O. n. 448/1992. red.: S.P.

Massima n. 22775

La disomogeneita' che si riscontra tra il sistema delle sanzioni penali e il sistema delle sanzioni disciplinari non consente di assumere a 'tertia comparationis', in un giudizio promosso in riferimento al principio di eguaglianza nei confronti di norme attinenti alle prime, disposizioni vigenti sulle seconde. - Per un'applicazione dell'enunciato principio v. massima seguente. red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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