Corte costituzionale

Sentenza n. 433/1995

Corte cost., sent. 15 settembre 1995, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
433/1995
Data di deposito
15 settembre 1995
Data di decisione
6 settembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:433

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, legge della Regione Lazio n. 49 del 20 agosto 1987
  • art. 1, comma 2, lett. a), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980
  • legge della Regione Lazio n. 56 del 21 ottobre 1993
  • art. 1, comma 2, lett. f), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980
  • art. 1, comma 2, lett. e), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980
  • art. 1, comma 2, lett. d), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980

Parametri

Massime

Massima n. 22760

La precedente decisione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in quanto puramente processuale, non pregiudica affatto la riproposizione della questione stessa, una volta eliminato dal giudice rimettente il vizio che ne precludeva l'esame del merito, mediante l'estensione dell'impugnativa precedentemente formulata ad altra norma di legge. - V. precedente decisione di inammissibilita' S. n. 468/1994. red.: F. Mangano

Massima n. 22761

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, nella parte in cui, con riguardo alla disciplina del referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, stabilisce la regola della sola consultazione degli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in Comune autonomo, in aperta violazione del principio costituzionale secondo il quale "popolazioni interessate" sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune tanto quelle che rimarrebbero nella parte "residua" del Comune di origine, mentre solo in casi particolari potra' prescindersi dalla consultazione dell'intera popolazione del Comune da cui una o piu' frazioni chiedano di distaccarsi, ossia quando all'intera popolazione non puo' riconoscersi un interesse qualificato con riguardo a parti del territorio rispetto al quale esse non abbiano alcun diretto collegamento. - In riferimento al mutamento di circoscrizioni territoriali dei Comuni v. S. n. 453/1989. red.: F. Mangano

Massima n. 22762

E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, la legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56, istitutiva del Comune di Boville mediante distacco delle frazioni del Comune di Marino, in quanto inficiata da un procedimento referendario attuato secondo una norma costituzionalmente illegittima. red.: F. Mangano

Massima n. 22763

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consegue alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a) della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, la declaratoria d'illegittimita' costituzionale delle lettere d) e) ed f) del secondo comma dell'art. 1, della citata legge della Regione Lazio, che dettano regole generali limitative delle popolazioni da consultare, incorrendo quindi nella medesima violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione), come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49;

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1993, n. 56 (Istituzione del Comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del Comune di Marino);

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. d), e) ed f) della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze