Corte costituzionale
Sentenza n. 433/1995
Corte cost., sent. 15 settembre 1995, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 433/1995
- Data di deposito
- 15 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge della Regione Lazio n. 49 del 20 agosto 1987
- art. 1, comma 2, lett. a), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980
- legge della Regione Lazio n. 56 del 21 ottobre 1993
- art. 1, comma 2, lett. f), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980
- art. 1, comma 2, lett. e), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980
- art. 1, comma 2, lett. d), legge della Regione Lazio n. 19 del 8 aprile 1980
Parametri
- art. 133, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22760
La precedente decisione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in quanto puramente processuale, non pregiudica affatto la riproposizione della questione stessa, una volta eliminato dal giudice rimettente il vizio che ne precludeva l'esame del merito, mediante l'estensione dell'impugnativa precedentemente formulata ad altra norma di legge. - V. precedente decisione di inammissibilita' S. n. 468/1994. red.: F. Mangano
Massima n. 22761
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, nella parte in cui, con riguardo alla disciplina del referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, stabilisce la regola della sola consultazione degli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in Comune autonomo, in aperta violazione del principio costituzionale secondo il quale "popolazioni interessate" sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune tanto quelle che rimarrebbero nella parte "residua" del Comune di origine, mentre solo in casi particolari potra' prescindersi dalla consultazione dell'intera popolazione del Comune da cui una o piu' frazioni chiedano di distaccarsi, ossia quando all'intera popolazione non puo' riconoscersi un interesse qualificato con riguardo a parti del territorio rispetto al quale esse non abbiano alcun diretto collegamento. - In riferimento al mutamento di circoscrizioni territoriali dei Comuni v. S. n. 453/1989. red.: F. Mangano
Massima n. 22762
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, la legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56, istitutiva del Comune di Boville mediante distacco delle frazioni del Comune di Marino, in quanto inficiata da un procedimento referendario attuato secondo una norma costituzionalmente illegittima. red.: F. Mangano
Massima n. 22763
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consegue alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a) della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, la declaratoria d'illegittimita' costituzionale delle lettere d) e) ed f) del secondo comma dell'art. 1, della citata legge della Regione Lazio, che dettano regole generali limitative delle popolazioni da consultare, incorrendo quindi nella medesima violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione), come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49;
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1993, n. 56 (Istituzione del Comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del Comune di Marino);
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. d), e) ed f) della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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