Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1995

Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
408/1995
Data di deposito
27 luglio 1995
Data di decisione
20 luglio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:408

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
  • art. 7, comma 5, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 9, comma 4, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 9, comma 5, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 10, comma 2, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 10, comma 3, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 10, comma 4, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 10, comma 6, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 10, comma 5, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 10, comma 12, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 2, comma 6, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 13, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 9, comma 1, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 10, comma 10, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994
  • art. 10, comma 9, legge della Regione Campania del 12 ottobre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22599

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 5, 117 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale prevede che il programma integrato possa risultare non conforme al piano regolatore generale vigente o al regolamento edilizio e che, in tal caso, esso venga trasmesso alla regione per l'approvazione. Invero, tra i principi fondamentali delle leggi dello Stato non esiste quello che impedisce a strumenti urbanistici, diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 1150 del 1942, di innovare a questi ultimi. Anzi e' vigente proprio il principio opposto, perche' varie leggi dello Stato prevedono appunto la possibilita' che strumenti urbanistici di settore, funzionalmente finalizzati, si discostino dalle previsioni dei piani e programmi generali precedenti in vista delle specifiche finalita' che i primi devono perseguire. Pertanto, essendo stato contemplato dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, il programma integrato di intervento, con una pluralita' di funzioni di riequilibrio ambientale nel settore della edilizia residenziale, la legge regionale impugnata risulta rispettosa dei principi fondamentali posti dallo Stato, perche' attribuisce al programma integrato valenza programmatica ed attuativa ad un tempo, anche in variante al piano regolatore generale, ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi vigenti, ai soli fini della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano compreso nel suo perimetro. La legge regionale non si pone poi in contrasto con le competenze statali in tema di attribuzioni degli enti infraregionali, perche' una volta riconosciuto alle regioni il ruolo di centralita' che esse assumono nel sistema della autonomie locali, in particolare mediante la pianificazione e la programmazione territoriale, ed una volta che il nuovo strumento e' previsto dalla legge dello Stato come un tipo uniforme di intervento sul territorio, lo stabilire in concreto i procedimenti per la sua formazione spetta alla legge regionale. Del resto la legge regionale impugnata prevede che il programma integrato, che comporti varianti o sia comunque non conforme agli strumenti urbanistici preesistenti, debba essere approvato dalla regione e che nel procedimento relativo confluiscono tutti gli interessi che a suo tempo furono presi in considerazione ai fini della adozione degli strumenti urbanistici dai quali il programma si discosti, essendo stabilito l'intervento degli organi che parteciparono all'approvazione dei piani territoriali tradizionali. red.: A. Franco

Massima n. 22600

Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale, in funzione del fine di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano compreso nel suo perimetro, attribuisce al programma integrato di intervento valenza programmatica ed attuativa ad un tempo, prevedendo che esso possa risultare anche non conforme al piano regolatore generale, ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi. La disposizione impugnata, infatti, non invade il campo del diritto privato, riservato allo Stato, in quanto il richiamo contenuto negli artt. 869 e 871 cod. civ. al piano regolatore ed al regolamento edilizio, quali fonti abilitate ad imporre vincoli alle proprieta' fondiarie, e' meramente indicativo, come dimostra la legislazione vigente che ha introdotto una serie ulteriori di strumenti ai quali e' data la possibilita' di modificare i piani e programmi urbanistici preesistenti con la stessa potenzialita' di questi. red.: A. Franco

Massima n. 22601

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 4 e 5, e dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), in quanto essi non comprimono le autonomie comunali e non prevedono una possibile sovrapposizione della regione al comune, perche' il potere regionale di approvazione del programma integrato di intervento non implica una iniziativa regionale di promozione, ne' consente l'introduzione di modifiche di ufficio. red.: A. Franco

Massima n. 22602

Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 5 e 6, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), sollevata sotto il profilo che il programma integrato non conforme agli strumenti urbanistici preesistenti potrebbe avere riflessi sulla salvaguardia della proprieta' fondiaria, potendo esso, se mal gestito, divenire un mezzo nelle mani di interessi forti contro le proprieta' minori. Invero, il rischio di favoritismi per alcuni proprietari a danno di altri e' implicito in ogni tipo di programmazione territoriale, ma esso trova rimedio sia nell'obbligo di osservare determinate regole di procedimento sia nella possibilita' di sindacato giurisdizionale, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere. red.: A. Franco

Massima n. 22603

Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 12, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), che regola, relativamente al programma integrato di intervento, il rilascio di varianti a concessioni edilizie in precedenza concesse. La disposizione impugnata, invero, non viola il principio di distinzione tra atto di pianificazione ed atto di concessione, perche' non attribuisce al comune la possibilita' di rilasciare o innovare concessioni edilizie in difformita' dagli strumenti urbanistici, incluso il programma integrato, ma intende soltanto, nel caso di concessioni gia' rilasciate, siano esse anteriori o posteriori all'approvazione del programma integrato, ancorare la possibilita' comunale di modifica alla sussistenza di condizioni tutte necessarie e ad un procedimento arricchito dalla delibera del consiglio comunale. red.: A. Franco

Massima n. 22604

Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), che consente, entro certi limiti, interventi nei centri storici ed aumento della volumetria complessiva dell'ambito urbano. Invero, proprio il riferimento ai servizi ed alle attrezzature pubbliche esclude la violazione dei principi fondamentali delle leggi dello Stato in materia, in quanto, potendosi provvedere, con il programma integrato, anche al recupero dei centri storici, non e' irragionevole che la legge regionale consenta una limitata eccedenza rispetto alla volumetria complessiva preesistente, con destinazione vincolata ad usi pubblici, in connessione con le finalita' del nuovo strumento urbanistico. red.: A. Franco

Massima n. 22605

Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale prevede che nel calcolo della volumetria complessiva preesistente nell'intero ambito del programma non siano computabili i volumi abusivi. La disposizione impugnata, invero, non costituisce un premio all'abusivismo, ma vuole limitare il calcolo dell'eccedenza a cio' che e' stato costruito legittimamente, mostrando cosi' un chiaro disfavore per quanto abusivamente edificato, mentre, ai fini per cui la norma e' stata concepita, non sarebbe occorso prevedere espressamente la previa demolizione di quei volumi, perche' questa previsione riguarda l'ambito di una diversa disciplina autonomamente operante. red.: A. Franco

Massima n. 22606

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali. Invero la sent. n. 393 del 1992 ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 16, quarto comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevedeva il silenzio-assenso in sede di approvazione di questo strumento urbanistico, proprio perche' tale istituto ed i tempi tecnici assegnati alla regione impediscono un esame puntuale e dettagliato del programma integrato, che, tra l'altro, e' sottoposto ad approvazione proprio e soltanto se in variante agli strumenti urbanistici. Infatti, la previsione del silenzio-assenso puo' ritenersi ammissibile in riferimento ad attivita' amministrative nelle quali sia pressoche' assente il tasso di discrezionalita', mentre la trasposizione di tale modello nei procedimenti ad elevata discrezionalita', primi tra tutti quelli della pianificazione e programmazione territoriale, finisce per incidere sull'essenza stessa della competenza regionale. In ogni modo, il venir meno nella normativa statale della previsione del silenzio-assenso per effetto della predetta sentenza e le implicazioni da essa deducibili, denotano l'attuale esistenza nella legislazione statale, specifica per la materia, di un principio fondamentale che ritiene indispensabile una valutazione esplicita da parte degli organi regionali nei procedimenti che necessitano del diversificato contributo degli organi ed uffici competenti coinvolti nella procedura, ed in particolare per l'approvazione del programma integrato. red.: A. Franco

Massima n. 22607

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, nono e decimo comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nella parte in cui consente alla scadenza del decennio di efficacia del programma integrato, di protrarre indefinitivamente i vincoli derivanti dalla parte inattuata di esso. Invero la norma impugnata obbliga i comuni ad adottare, alla scadenza del programma integrato, un nuovo programma relativo alla parte inattuata del precedente, ed all'uopo introduce il potere sostitutivo della regione in caso di inerzia dei comuni, in tal modo consentendo in via di principio di protrarre indefinitamente i vincoli derivanti dall'originario programma. Questa previsione dettata a regime viola il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui i vincoli urbanistici debbono avere una durata certa. - V. S. nn. 575/1989, 92/1982, 82/1982, 55/1968, 6/1966. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 9, comma 1, della legge della regione Campania, riapprovata il 12 ottobre 1994, concernente "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992 n. 179", nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali;

dell'art. 10, commi 9 e 10, della medesima legge regionale, nella parte in cui consente, alla scadenza del decennio di efficacia del programma integrato, di protrarre indefinitamente i vincoli derivanti dalla parte inattuata di esso;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, 7, comma 5, 9, commi 4 e 5, 10, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 12, e 13 della medesima legge regionale, sollevate, in riferimento agli articoli 5, 117 e 128 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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