Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1995
Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1995
- Data di deposito
- 12 gennaio 1995
- Data di decisione
- 11 gennaio 1995
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:4
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 887 del 29 novembre 1982
- art. 4, legge n. 558 del 28 luglio 1971
- art. 7, legge n. 558 del 28 luglio 1971
- art. 8, legge n. 558 del 28 luglio 1971
- art. 3, legge n. 558 del 28 luglio 1971
- art. 5, legge n. 558 del 28 luglio 1971
- art. 54, lett. d), (parz.), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, legge n. 558 del 28 luglio 1971
- art. 8, comma 4, (parz.), decreto-legge n. 697 del 1° ottobre 1982
- art. 8, comma 5, (parz.), decreto-legge n. 697 del 1° ottobre 1982
- art. 6, legge n. 558 del 28 luglio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 21260
La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che disciplinano l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, attribuendo ai sindaci la fissazione dei limiti di detti orari in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione tra la richiesta referendaria e le norme non interessate dalla proposta referendaria stessa, riferentisi agli orari e ai turni degli impianti stradali di distribuzione di carburante, alle relative sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni di legge, alla salvezza delle competenze in materia di commercio delle regioni a statuto speciale ovvero a discipline distinte da quella relativa alla vendita negli esercizi commerciali al dettaglio (come le norme relative al commercio sulle aree pubbliche ed ai pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande) a tutela di diversi interessi pubblici quali quelli di igiene e sanita' per i mercati rionali o quelli di ordine e sicurezza pubblica per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Ne' infine rileva, ai fini della chiarezza del quesito, la mancata inclusione nella richiesta referendaria della norma che attribuisce al sindaco il potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 l. 28 luglio 1971, n. 558; art. 54, lett. d, parzialmente, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 8, commi 4, 5 parzialmente, d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887). - S. n. 16/1978. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 28 luglio 1971, n. 558 recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", limitatamente agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; nonché del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'art. 54, lett. d), limitatamente alle parole "dei negozi," e alle parole "vendita e"; nonché del decreto-legge 1 ottobre 1982 n. 697, recante "Disposizioni in materia di IVA, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'art. 8 (nel testo sostituito dall'art. 1 del d.-l. 26 gennaio 1987 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121), comma 4: "Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'art. 1, secondo comma, lett. b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentementela chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21."; comma 5: "Le disposizioni di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili."; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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