Corte costituzionale
Sentenza n. 380/1995
Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 380/1995
- Data di deposito
- 25 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:380
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- art. 4, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 6, legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993
Massime
Massima n. 22436
L'art. 5, Cost. si limita a sancire i principi dell'autonomia e del decentramento, ponendoli a fondamento dell'ordinamento repubblicano, ma non tocca la materia dei controlli. Risulta percio' improprio il riferimento a tale articolo nella questione di legittimita' costituzionale con la quale viene denunziato l'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, in quanto tale norma dispone che il termine (venti giorni) stabilito per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni, soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, 0esti sospeso e non interrotto, fino al momento della ricezione degli atti richiesti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 5 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 22437
L'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, il quale dispone che il termine di venti giorni fissato per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, resti sospeso - e non interrotto - fino al momento della ricezione degli atti richiesti, costituisce esercizio della competenza esclusiva spettante alla Regione Trentino-Alto Adige nella materia degli enti locali, nella quale rientrano anche i controlli (art. 4, numero 3, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 6, legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2), e non da' luogo a violazione del principio sul controllo di legittimita' degli atti amministrativi, di cui all'art. 130, Cost. - in quanto da tale norma null'altro e' dato desumere se non che il detto controllo e' esercitato da un organo della Regione - ne' del principio di ragionevolezza, dovendosi escludere, sotto questo profilo, che nella specie, nell'esercizio della discrezionalita' riservata al legislatore per disciplinare, riguardo alle regioni a statuto speciale, il procedimento e i tempi del controllo - pur discostandosi dal criterio dell'interruzione, accolto in linea di massima dalle altre regioni - si sia travalicato il limite alla stessa imposto da tale principio, come ribadito dalla giurisprudenza costante della Corte. Inoltre, circa la lamentata ristrettezza del termine stabilito, va rilevato che spettera' in definitiva pur sempre all'organo di controllo di utilizzare l'intero tempo a disposizione in modo che tra il primo e il secondo esame, vi sia una equilibrata ripartizione del termine complessivo di venti giorni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 130 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 130 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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