Corte costituzionale

Sentenza n. 380/1995

Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
380/1995
Data di deposito
25 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:380

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22436

L'art. 5, Cost. si limita a sancire i principi dell'autonomia e del decentramento, ponendoli a fondamento dell'ordinamento repubblicano, ma non tocca la materia dei controlli. Risulta percio' improprio il riferimento a tale articolo nella questione di legittimita' costituzionale con la quale viene denunziato l'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, in quanto tale norma dispone che il termine (venti giorni) stabilito per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni, soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, 0esti sospeso e non interrotto, fino al momento della ricezione degli atti richiesti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 5 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 22437

L'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, il quale dispone che il termine di venti giorni fissato per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, resti sospeso - e non interrotto - fino al momento della ricezione degli atti richiesti, costituisce esercizio della competenza esclusiva spettante alla Regione Trentino-Alto Adige nella materia degli enti locali, nella quale rientrano anche i controlli (art. 4, numero 3, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 6, legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2), e non da' luogo a violazione del principio sul controllo di legittimita' degli atti amministrativi, di cui all'art. 130, Cost. - in quanto da tale norma null'altro e' dato desumere se non che il detto controllo e' esercitato da un organo della Regione - ne' del principio di ragionevolezza, dovendosi escludere, sotto questo profilo, che nella specie, nell'esercizio della discrezionalita' riservata al legislatore per disciplinare, riguardo alle regioni a statuto speciale, il procedimento e i tempi del controllo - pur discostandosi dal criterio dell'interruzione, accolto in linea di massima dalle altre regioni - si sia travalicato il limite alla stessa imposto da tale principio, come ribadito dalla giurisprudenza costante della Corte. Inoltre, circa la lamentata ristrettezza del termine stabilito, va rilevato che spettera' in definitiva pur sempre all'organo di controllo di utilizzare l'intero tempo a disposizione in modo che tra il primo e il secondo esame, vi sia una equilibrata ripartizione del termine complessivo di venti giorni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 130 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 130 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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