Corte costituzionale
Sentenza n. 379/1995
Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 379/1995
- Data di deposito
- 25 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:379
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 215 del 23 febbraio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 22439
Nell'impugnare, per contrasto con il diritto di difesa, l'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui, dando esecuzione all'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, "consente l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, anche senza la presenza del difensore dell'imputato", il giudice "a quo" si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, non corrispondente al diritto vivente, secondo cui le prove assunte nel rispetto della Convenzione sarebbero, per cio' stesso, pienamente utilizzabili. Infatti, posto che la domanda di assistenza giudiziaria crea un rapporto tra Stati, ciascuno dei quali si presenta nel proprio ordine indipendente e sovrano, il medesimo principio postula che, da un lato, l'esecuzione materiale degli atti richiesti debba necessariamente avvenire nei modi previsti dalla 'lex fori' e, dall'altro, che la valutazione degli effetti che a detti atti possono essere riconosciuti vada condotta alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiedente. Percio', considerato che nulla afferma la Convenzione sulla utilizzabilita' delle prove assunte per rogatoria, la norma impugnata, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente vincolata dal rispetto della garanzia sancita dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, non solo consente che il giudice italiano, prima dell'espletamento dell'atto, si avvalga di tutte le facolta' riconosciutegli dalla Convenzione medesima per ottenere il consenso dello Stato richiesto in ordine alla presenza delle parti interessate, ma neppure preclude, in alcun modo, all'Autorita' giudiziaria di procedere alla valutazione della eventuale contrarieta', ai principi fondamentali del nostro ordinamento, dell'atto assunto per rogatoria, e, quindi, di accertare, caso per caso, se il contenuto dello stesso, per le modalita' con cui si e' formato, possa o meno essere utilizzato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215). - V. massima precedente. red.: G.C. rev.: S.P.
Massima n. 22440
Come varie decisioni della Corte di cassazione hanno sottolineato, ai fini della utilizzabilita' di un atto assunto per rogatoria all'estero, non basta che esso risulti compiuto secondo le regole vigenti nello Stato richiesto, ma occorre anche che dette modalita' non si pongano in contrasto con le leggi interne proibitive concernenti le persone e gli atti e con quelle che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico, tra le quali, prime tra tutte, quelle che riguardano l'esercizio inderogabile dei diritti della difesa. - V. massima B. red.: G.C. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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