Corte costituzionale

Sentenza n. 379/1995

Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 379

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
379/1995
Data di deposito
25 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:379

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 215 del 23 febbraio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 22439

Nell'impugnare, per contrasto con il diritto di difesa, l'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui, dando esecuzione all'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, "consente l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, anche senza la presenza del difensore dell'imputato", il giudice "a quo" si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, non corrispondente al diritto vivente, secondo cui le prove assunte nel rispetto della Convenzione sarebbero, per cio' stesso, pienamente utilizzabili. Infatti, posto che la domanda di assistenza giudiziaria crea un rapporto tra Stati, ciascuno dei quali si presenta nel proprio ordine indipendente e sovrano, il medesimo principio postula che, da un lato, l'esecuzione materiale degli atti richiesti debba necessariamente avvenire nei modi previsti dalla 'lex fori' e, dall'altro, che la valutazione degli effetti che a detti atti possono essere riconosciuti vada condotta alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiedente. Percio', considerato che nulla afferma la Convenzione sulla utilizzabilita' delle prove assunte per rogatoria, la norma impugnata, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente vincolata dal rispetto della garanzia sancita dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, non solo consente che il giudice italiano, prima dell'espletamento dell'atto, si avvalga di tutte le facolta' riconosciutegli dalla Convenzione medesima per ottenere il consenso dello Stato richiesto in ordine alla presenza delle parti interessate, ma neppure preclude, in alcun modo, all'Autorita' giudiziaria di procedere alla valutazione della eventuale contrarieta', ai principi fondamentali del nostro ordinamento, dell'atto assunto per rogatoria, e, quindi, di accertare, caso per caso, se il contenuto dello stesso, per le modalita' con cui si e' formato, possa o meno essere utilizzato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215). - V. massima precedente. red.: G.C. rev.: S.P.

Massima n. 22440

Come varie decisioni della Corte di cassazione hanno sottolineato, ai fini della utilizzabilita' di un atto assunto per rogatoria all'estero, non basta che esso risulti compiuto secondo le regole vigenti nello Stato richiesto, ma occorre anche che dette modalita' non si pongano in contrasto con le leggi interne proibitive concernenti le persone e gli atti e con quelle che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico, tra le quali, prime tra tutte, quelle che riguardano l'esercizio inderogabile dei diritti della difesa. - V. massima B. red.: G.C. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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