Corte costituzionale
Sentenza n. 375/1995
Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 375
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 375/1995
- Data di deposito
- 25 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:375
Norme oggetto del giudizio
- decreto del commissario del Governo per Trieste n. 81 del 24 marzo 1956
- art. 9, comma 2, legge n. 122 del 8 marzo 1951
Parametri
- art. 70, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 22408
La espressa eccettuazione, ad opera del decreto del Commissario generale del Governo italiano 24 marzo 1956, n. 81 (cui dall'art. 70 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia e' stato riconosciuto valore di legge) dalla estensione al territorio di Trieste - da esso disposta - della disciplina contenuta nella legge 8 marzo 1951, n. 122, sulla elezione dei consigli provinciali (disciplina confermata dalla nuova legge elettorale 25 marzo 1993, n. 81, e percio' tuttora operante) dell'art. 9, secondo comma - che vincola l'autorita' amministrativa competente a predisporre la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali, a non assegnare a nessun comune piu' della meta' dei collegi assegnati alla provincia - viola il principio di eguaglianza. Alla luce delle finalita' di questa norma - norma che, come risulta anche dai lavori parlamentari, mira ad assicurare, attraverso l'introduzione del menzionato correttivo, un "peso" piu' adeguato, in termini di rappresentativita' nel consiglio provinciale, in coerenza con i fini istituzionali dell'organo, agli interessi dei comuni minori - ammesso anche che il decreto commissariale potesse trovare, all'epoca, un ragionevole fondamento a causa della particolare situazione storico-politica di Trieste, non si giustifica piu' infatti, ora - non potendo assumere rilievo, nell'ambito della soluzione adottata dal legislatore, l'entita', piu' o meno percentualmente elevata, della popolazione del capoluogo in raffronto a quella dell'intera provincia - il deteriore trattamento che ne deriva per i comuni minori, e quindi per i cittadini elettori dei comuni medesimi, in raffronto a quello ad essi assicurato nel restante territorio nazionale dalla legge statale (e nella Regione siciliana, con disposizione di analogo contenuto, dall'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14). Pertanto l'impugnato decreto commissariale deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che per la elezione del Consiglio provinciale di Trieste, si applichi l'art. 9, secondo comma, della legge n. 122 del 1951. - Sul valore di legge, ex art. 70 Stat. spec. Friuli-Venezia Giulia, del decreto commissariale, v., in particolare, S. n. 53/1964. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), nella parte in cui non prevede che si applichi l'art. 9, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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