Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1995

Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
364/1995
Data di deposito
24 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:364

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 3, comb.disp., legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 3, ultimo co., decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 9 aprile 1946

Parametri

Massime

Massima n. 22316

E' da escludersi che il combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1946, n. 212, in forza del quale anche agli effetti dell'indennita' di maternita', lo 'status' di bracciante agricolo e' riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione degli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro, si ponga in contrasto con il principio posto dall'art. 37, comma primo, Cost., circa la speciale protezione che va assicurata alla lavoratrice in caso di maternita'. Il legislatore, infatti, e' libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attivita' lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualita' professionale della lavoratrice. Ne' puo' ritenersi che il requisito fissato nel caso dalla norma impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della ragionevolezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 37, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212). red.: S.P.

Massima n. 22322

Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', la disomogeneita' che intercorre tra la categoria dei braccianti agricoli, da una parte, e, dall'altra, quelle dei lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti, e i lavoratori del settore del turismo e degli esercizi pubblici, non consente di assumere le norme applicabili a questi ultimi, in base, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardo alla indennita' di maternita', a termini di paragone per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, in forza del quale, anche agli effetti della suddetta indennita', lo 'status' di bracciante agricolo e' riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione negli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212). - V. massima precedente. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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