Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, comb.disp., legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 3, ultimo co., decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 9 aprile 1946
Parametri
Massime
Massima n. 22316
E' da escludersi che il combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1946, n. 212, in forza del quale anche agli effetti dell'indennita' di maternita', lo 'status' di bracciante agricolo e' riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione degli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro, si ponga in contrasto con il principio posto dall'art. 37, comma primo, Cost., circa la speciale protezione che va assicurata alla lavoratrice in caso di maternita'. Il legislatore, infatti, e' libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attivita' lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualita' professionale della lavoratrice. Ne' puo' ritenersi che il requisito fissato nel caso dalla norma impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della ragionevolezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 37, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212). red.: S.P.
Massima n. 22322
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', la disomogeneita' che intercorre tra la categoria dei braccianti agricoli, da una parte, e, dall'altra, quelle dei lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti, e i lavoratori del settore del turismo e degli esercizi pubblici, non consente di assumere le norme applicabili a questi ultimi, in base, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardo alla indennita' di maternita', a termini di paragone per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, in forza del quale, anche agli effetti della suddetta indennita', lo 'status' di bracciante agricolo e' riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione negli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212). - V. massima precedente. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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