Corte costituzionale
Sentenza n. 363/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 363/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:363
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, legge n. 1 del 2 gennaio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22300
Nel giudizio di costituzionalita' promosso, in riferimento all'art. 3 Cost., per la ritenuta esclusione, nell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 - in ordine al pagamento della sanzione amministrativa, ivi prevista per irregolarita' o violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni dell'autorita' di vigilanza, commesse nell'attivita' di societa' di intermediazione mobiliare - della responsabilita' solidale, oltre che della societa', degli autori della violazione, e del diritto di regresso, in seguito all'avvenuto pagamento della prima verso il secondo, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel caso, essendo comunque la societa' di intermediazione mobiliare tenuta, in mancanza di una specifica previsione del c.d. beneficio di escussione, al pagamento dell'intero, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo' (di opposizione, da parte della stessa, contro il decreto ministeriale con il quale la sanzione amministrativa era stata irrogata), ma solo nell'eventuale giudizio che il 'solvens' volesse in un secondo tempo instaurare per rivalersi nei confronti di altri soggetti. E' chiaro infatti che la societa' cui la sanzione e' stata inflitta, ha interesse a sapere, nello stesso giudizio 'a quo', che l'obbligo di pagamento si estende solidalmente ai suoi amministratori, al fine di porsi eventualmente nella condizione di chiamarli in causa per rivalsa. red.: S.P.
Massima n. 22301
Contrariamente a quanto ha assunto il giudice 'a quo', la mancata indicazione, nell'impugnato art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei soggetti destinatari delle sanzioni amministrative, ivi previste, per irregolarita' o violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni dell'autorita' di vigilanza, commesse nell'esercizio della attivita' di societa' di intermediazione mobiliare, non impedisce di affermare, in forza dei principi generali stabiliti, riguardo alle sanzioni amministrative, dall'art. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, riguardo alla societa', dagli artt. 2392 e seguenti, cod. civ. - principi che, in quanto tali, contribuiscono a specificare la portata della disposizione censurata - che per il pagamento della sanzione 'de qua' siano responsabili in solido, oltre alla societa' di intermediazione - come e' pacifico, in forza del rapporto di immedesimazione organica - anche gli autori della violazione, verso i quali la societa', una volta che abbia pagato, ha diritto di regresso. Non sussiste percio' la denunciata disparita' di trattamento rispetto ad altri enti soggetti a vigilanza di organi di controllo, come le imprese assicuratrici e gli istituti di credito, non rilevando che per questi, in caso di illeciti per cui siano comminate sanzioni amministrative (cfr. art. 87 legge 10 giugno 1978, n. 295 e, rispettivamente, art. 144 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) diversamente dalle societa' di intermediazione mobiliare, la responsabilita' solidale degli autori della violazione e l'azione di regresso verso gli stessi siano espressamente previsti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, legge 2 gennaio 1991, n. 1). - Sulla non attinenza alle sanzioni amministrative del principio, percio' ritenuto del tutto estraneo alla questione, della personalita' della responsabilita' penale, v. O. n. 159/1994. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati immobiliari) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Tortona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore di cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze