Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1995

Corte cost., sent. 13 febbraio 1995, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1995
Data di deposito
13 febbraio 1995
Data di decisione
6 febbraio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, lett.a), legge della Regione Lazio del 4 maggio 1994
  • art. 10, comma 1, lett.a), legge della Regione Lazio del 4 maggio 1994
  • art. 9, comma 1, lett.a, legge della Regione Lazio del 4 maggio 1994

Parametri

  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, comma 3, lett.d), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 4, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 117, Costituzione

Massime

Massima n. 21863

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui atto e' oggetto di contestazione. (In base a tale principio, nella specie, in giudizio vertente sugli artt. 9, primo comma, lett. a), e 10, primo comma, lett. a), della legge regionale del Lazio, riapprovata il 4 maggio 1994, istitutiva della riserva naturale parziale Selva del Lamone, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento della Federazione Italiana della Caccia). - Da ultimo, S. n. 172/1994. red.: S.P.

Massima n. 21864

Il giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso del Presidente del consiglio, nei confronti delle disposizioni della legge della regione Lazio riapprovata il 4 maggio 1994 (istitutiva della riserva naturale parziale Selva del Lamone) contenute nell'art. 9, comma primo, lett. a) (che disciplina, nel territorio della riserva, la cattura di specie animali selvatiche per motivi di studio e ricerca scientifica) e nell'art. 10, primo comma, lett. a) (che a sua volta, nel vietare all'interno della riserva la caccia e l'uccellagione, fa salvi "i diritti di uso civico") non puo', per quanto riguarda quest'ultimo, aver corso. Dal tenore della delibera dl Consiglio dei ministri, in data 24 settembre 1993, posta a base del ricorso, emerge infatti con evidenza la volonta' di impugnare la legge regionale con esclusivo riguardo all'art. 9, e pertanto essa va ritenuta inadeguata a fondare il ricorso presidenziale con riferimento all'art. 10. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. a), della legge regionale del Lazio riapprovata il 4 maggio 1994). - Sulla 'ratio' e il fondamento della necessita', perche' il Presidente del Consiglio dei ministri possa promuovere, mediante ricorso, questioni di legittimita' costituzionale nei confronti di delibere legislative regionali ex artt. 31 legge n. 87 del 1953, e 2, comma 3, lett. d), legge n. 400 del 1988, della previa delibera del Consiglio, da ultimo, S. nn. 292/1994, 256/1994, 172/1994, 496/1993 e 233/1994. red.: S.P.

Massima n. 21865

L'art. 9, primo comma, lett. a) della legge regionale del Lazio riapprovata il 4 maggio 1994, che nel consentire, nel territorio della riserva naturale parziale "Selva del Lamone", istituita con la stessa delibera, la cattura di specie animali selvatiche a scopo di ricerca scientifica, prevede, in relazione al piano organico da approvarsi in proposito dall'ente gestore, il parere di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal sindaco di Farnese, ed omette di specificare, demandandone l'individuazione all'ente, a quali soggetti la cattura e' permessa, e' in contrasto con le statuizioni dell'art. 4 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, che richiede invece il parere di un organismo (Istituto nazionale per la fauna selvatica) operante su tutto il territorio statale, e, soprattutto, prevede che la cattura delle specie animali sia riservata esclusivamente a determinati istituti scientifici. E poiche' tale articolo, coerente com'e' alle finalita' pubbliche complessive, connesse alla protezione della fauna selvatica, che la legge n. 157 ha inteso perseguire, rappresenta indubbiamente un principio fondamentale tale da condizionare e vincolare la potesta' legislativa regionale - che, fondata sugli artt. 117 Cost, e 79 e 99, d.P.R. n. 616 del 1977, nella materia 'de qua' e' solo di tipo concorrente - la contestata disposizione della legge della regione Lazio, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dei limiti di tale competenza. - Sulla natura di principi fondamentali di tutte in genere le norme costituenti affievolimento del diritto di caccia, v. S. n. 1002/1988, e piu' di recente, con riferimento alla legge-quadro statale (ora peraltro abrogata) 27 dicembre 1977, n. 968, S. n. 454/1991. Sul divieto di ogni attivita' che comprometta la conservazione dei beni, come precipuo effetto della istituzione delle riserve naturali, v. inoltre S. nn. 366/1992, e, in precedenza, 223/1984. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, lettera a), della legge regionale del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994, recante "Istituzione della riserva natura parziale Selva del Lamone";

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettera a), della legge regionale del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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