Corte costituzionale
Sentenza n. 326/1995
Corte cost., sent. 17 luglio 1995, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 326/1995
- Data di deposito
- 17 luglio 1995
- Data di decisione
- 10 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:326
Norme oggetto del giudizio
- art. 138, comma 1, n. 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 11, comma 3, comb.disp., regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 22222
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - impugnato in quanto prevede la revoca delle autorizzazioni di polizia e in particolare, come nella specie, la revoca della nomina a guardia giurata e del libretto di porto d'arma, quale sanzione accessoria a condanne penali per delitto - non discende automaticamente - sia per le eventuali (libere) valutazioni "datoriali", sia per la possibilita' di accordi collettivi che, entro centi limiti, consentano un diverso impiego del lavoratore - la risoluzione del rapporto con l'istituto di vigilanza, ne', quindi, per l'interessato la perdita del posto di lavoro. Percio', nel caso - a prescindere dai profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, che certo giustificano la revoca dell'autorizzazione di polizia - la linea di giurisprudenza costituzionale invocata dalla ordinanza di rimessione - secondo la quale la condanna penale non puo' avere effetti sul rapporto di lavoro, senza una valutazione preventiva da parte dell'autorita' competente, che consenta di adeguarne e graduarne in concreto l'incidenza - non viene in alcun modo in rilievo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773). - Sulla illegittimita' costituzionale della destituzione dall'impiego e della perdita del posto di lavoro come effetto automatico della condanna penale, v., da ultimo, S. n. 220/1995. Sui profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, v. inoltre, in particolare, O. n. 272/1992. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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