Corte costituzionale

Sentenza n. 326/1995

Corte cost., sent. 17 luglio 1995, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
326/1995
Data di deposito
17 luglio 1995
Data di decisione
10 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:326

Norme oggetto del giudizio

  • art. 138, comma 1, n. 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 11, comma 3, comb.disp., regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 22222

Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - impugnato in quanto prevede la revoca delle autorizzazioni di polizia e in particolare, come nella specie, la revoca della nomina a guardia giurata e del libretto di porto d'arma, quale sanzione accessoria a condanne penali per delitto - non discende automaticamente - sia per le eventuali (libere) valutazioni "datoriali", sia per la possibilita' di accordi collettivi che, entro centi limiti, consentano un diverso impiego del lavoratore - la risoluzione del rapporto con l'istituto di vigilanza, ne', quindi, per l'interessato la perdita del posto di lavoro. Percio', nel caso - a prescindere dai profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, che certo giustificano la revoca dell'autorizzazione di polizia - la linea di giurisprudenza costituzionale invocata dalla ordinanza di rimessione - secondo la quale la condanna penale non puo' avere effetti sul rapporto di lavoro, senza una valutazione preventiva da parte dell'autorita' competente, che consenta di adeguarne e graduarne in concreto l'incidenza - non viene in alcun modo in rilievo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773). - Sulla illegittimita' costituzionale della destituzione dall'impiego e della perdita del posto di lavoro come effetto automatico della condanna penale, v., da ultimo, S. n. 220/1995. Sui profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, v. inoltre, in particolare, O. n. 272/1992. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze