Corte costituzionale
Sentenza n. 325/1995
Corte cost., sent. 17 luglio 1995, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 325/1995
- Data di deposito
- 17 luglio 1995
- Data di decisione
- 10 luglio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-sexies, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 21, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 21-sexies, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 22248
Il rinvio operato dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") all'art. 570 C.p., sia pure inteso solo per l'identita' delle sanzioni, segnala la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine da un rapporto familiare fondato sul matrimonio; tuttavia, diverse sono le condotte penalmente sanzionate dagli articoli citati, sicche' il discrimine non e' rappresentato solo dalla diversa procedibilita' del reato. Pertanto, non potendosi considerare quello indicato dal giudice 'a quo' quale utile termine di comparazione, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina normativa, in se' considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale: valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato dalla norma denunciata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. S. n. 472/1989 e n. 1009/1988. red.: G.L. rev.: S.P.
Massima n. 22249
Pur essendo evidente il comune fondamento delle prestazioni al mantenimento dei figli da parte dei genitori - prestazioni che possono atteggiarsi con modalita' diverse, ma che sono comunque espressione di un medesimo dovere indipendentemente dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori - tuttavia la diversita' di tutela penale garantita ai figli dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") rispetto a quella accordata dall'art. 570 C.p., descritta dal giudice 'a quo', segnala disarmonie nel disegno normativo, che possono essere superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi. Pertanto, non essendo l'intervento richiesto alla Corte idoneo a rendere omogenee ed unitariamente coerenti le diverse discipline, perche', se attuato, verrebbe ad incidere su un solo elemento che concorre al denunciato squilibrio la questione proposta va dichiarata inammissibile (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. massima A. red.: G.L. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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