Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1995

Corte cost., sent. 17 luglio 1995, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
325/1995
Data di deposito
17 luglio 1995
Data di decisione
10 luglio 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:325

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22248

Il rinvio operato dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") all'art. 570 C.p., sia pure inteso solo per l'identita' delle sanzioni, segnala la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine da un rapporto familiare fondato sul matrimonio; tuttavia, diverse sono le condotte penalmente sanzionate dagli articoli citati, sicche' il discrimine non e' rappresentato solo dalla diversa procedibilita' del reato. Pertanto, non potendosi considerare quello indicato dal giudice 'a quo' quale utile termine di comparazione, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina normativa, in se' considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale: valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato dalla norma denunciata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. S. n. 472/1989 e n. 1009/1988. red.: G.L. rev.: S.P.

Massima n. 22249

Pur essendo evidente il comune fondamento delle prestazioni al mantenimento dei figli da parte dei genitori - prestazioni che possono atteggiarsi con modalita' diverse, ma che sono comunque espressione di un medesimo dovere indipendentemente dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori - tuttavia la diversita' di tutela penale garantita ai figli dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") rispetto a quella accordata dall'art. 570 C.p., descritta dal giudice 'a quo', segnala disarmonie nel disegno normativo, che possono essere superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi. Pertanto, non essendo l'intervento richiesto alla Corte idoneo a rendere omogenee ed unitariamente coerenti le diverse discipline, perche', se attuato, verrebbe ad incidere su un solo elemento che concorre al denunciato squilibrio la questione proposta va dichiarata inammissibile (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. massima A. red.: G.L. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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