Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1995
Corte cost., sent. 27 gennaio 1995, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1995
- Data di deposito
- 27 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21843
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sono inammissibili le questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l'accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e cio' per l'avvenuto esaurimento di ogni sua potesta' in quella sede, con conseguente irrilevanza della questione ai fini di quel procedimento. Invece, la sospensione, in via provvisoria e temporanea, degli atti impugnati fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita' disposta contemporaneamente all'ordinanza di rimessione alla Corte, non determinando l'esaurimento del potere cautelare del giudice, non fa venir meno la rilevanza della questione sollevata. (Nella specie, nel giudizio vertente sull'art. 55 del d.lgs. n. 277 del 1991, promosso dal Consiglio di Stato su appello contro una ordinanza del T.A.R. Veneto con cui si era negata la sospensiva di un provvedimento emesso in base alla norma impugnata, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato, in quanto la sospensiva dello stesso provvedimento disposta a sua volta dal giudice 'a quo' nel sollevare la questione, aveva carattere provvisorio). - v. S. nn. 444/1990, 498/1990, 579/1989 e O. n. 142/1988. red.: S.P.
Massima n. 21844
Nell'ambito della disciplina emanata, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, per l'attuazione di direttive CEE (nn. 80/1107, 82/605 ed altre) in base alla legge di delega 30 luglio 1990, n. 212, con il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, le condizioni poste, a pena di esclusione, dall'art. 55 di questo (svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni e presentazione di apposta domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) perche' i laureati in medicina e chirurgia non in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa (specializzazione o docenza in medicina del lavoro od in tossicologia, igiene industriale ecc.) per poter rivestire la qualifica di "medico competente" riguardo ai controlli e vari adempimenti previsti per la sicurezza del lavoro, potessero esercitarne le funzioni, non comportano violazione dell'art. 3 Cost.. Non vale addurre in contrario, infatti, la illegittimita' costituzionale (dichiarata con sent. n. 100 del 1989) delle norme della legge n. 409 del 1985 (istitutiva della professione di odontoiatra) che, pur dopo aver riconosciuto in via di principio l'idoneita' dei medici chirurghi abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti all'Universita' prima del 28 gennaio 1980, ad esercitare la professione di odontoiatra, subordinavano l'esercizio di questa attivita' all'opzione tra l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e quella all'albo dei medici odontoiatri, giacche', nella specie, ai medici del lavoro interessati non viene imposta alcuna opzione ne' la perdita di alcuna pregressa facolta'. E d'altra parte rientra nella discrezionalita' del legislatore - una volta prescritti, a regime, ai fini dell'assunzione della qualita' di "medico competente" nella materia ' de qua', requisiti piu' rigorosi - considerare, in via transitoria, equivalente a questi requisiti un periodo di esperienza pregressa come quello stabilito, e consentire a medici che gia' svolgevano quelle funzioni prima del decreto legislativo, di continuare a svolgerle subordinandole ad una espressa domanda dell'interessato, al fine di cristallizzare, per ragioni di certezza, la situazione esistente ad una certa data. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 55 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277). - V. S. n. 100/1989, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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