Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1995

Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1995
Data di deposito
12 gennaio 1995
Data di decisione
11 gennaio 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 3, (parz.), legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 8, comma 1, (parz.), decreto-legge n. 697 del 1° ottobre 1982
  • art. 24, comma 2, (parz.), legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 11, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 43, comma 2, (parz.), legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 12, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 18, comma 2, (parz.), legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 22, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 30, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 15, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 16, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 21, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 20, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 27, comma 2, (parz.), legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • legge n. 887 del 29 novembre 1982
  • art. 14, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 23, legge n. 426 del 11 giugno 1971

Parametri

Massime

Massima n. 21259

La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della l. 11 giugno 1971, n. 426 - la quale delinea il sistema della pianificazione commerciale affidato ai Comuni, da attuarsi con lo strumento del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, cui devono conformarsi le autorizzazioni amministrative rilasciate dall'autorita' comunale per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita - e del d.l. 1 ottobre 1982, n. 697 - che riguarda la determinazione dei criteri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni commerciali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che siano sprovvisti dello strumento del piano di sviluppo e adeguamento della rete commerciale - non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione tra la richiesta referendaria e la mancata inclusione, in essa, di altre norme regolatrici del settore commerciale poste a tutela di altri interessi pubblici, quali l'utilizzazione di aree pubbliche, la tutela igienico-sanitaria, l'ordine e la sicurezza pubblica (l. 28 marzo 1991, n. 112; l. 25 agosto 1991, n. 278) ovvero in funzione di interessi ambientali e storici (d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 15) ovvero ancora altre norme sul credito agevolato al commercio (l. 10 ottobre 1975, n. 517), le quali, nella parte in cui collegano la concessione del credito agevolato alle finalita' della pianificazione commerciale, risulterebbero inoperanti in caso di esito positivo dell'iniziativa referendaria. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 11, 12, 14, 15, 16, 18, secondo comma parzialmente, 20, 21, 22, 23, 24, secondo e terzo comma parzialmente, 27, secondo comma parzialmente, 30, 43, secondo comma parzialmente, l. 11 giugno 1971, n. 426 e dell'art. 8, primo comma parzialmente, d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887). - S. nn. 16/1978, 27/1981, 29/1981 e 36/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 11; articolo 12; articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate"; articolo 20; articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: "con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonché alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano" e comma 3, limitatamente alle parole: "del piano e"; articolo 27, comma 2: "Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12"; articolo 30; articolo 43, comma 2: "Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge";

nonché del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, limitatamente a: articolo 8, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: "Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi sino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo";

Richiesta dichiarata legittima, con ordinanze del 30 novembre 1994 e del 20 dicembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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