Corte costituzionale
Sentenza n. 296/1995
Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 296/1995
- Data di deposito
- 5 luglio 1995
- Data di decisione
- 26 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
- legge n. 160 del 20 maggio 1988
- art. 21, comma 6, legge n. 67 del 11 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 21694
L'applicazione data dall'I.N.P.S. ad una norma - nella specie, il combinato disposto dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160 - non vincola il giudice nella sua istituzionale funzione interpretativa della legge, quando essa sia suscettibile di una interpretazione adeguatrice - gia' offerta, nel caso in parola, con la sent. n. 72 del 1990, e generalmente accolta dalla giurisprudenza ordinaria - che la renda immune dalla sospettata violazione del principio di eguaglianza. red.: A. Greco
Massima n. 21695
Il meccanismo per l'attribuzione di una "quota" integrativa di pensione, predisposto dall'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - alla cui stregua, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dall'1 gennaio 1988 va computata anche la retribuzione imponibile eccedente il tetto massimo di retribuzione annua pensionabile in precedenza fissato -, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 160, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, assume una natura autonoma e aggiuntiva rispetto alla liquidazione della pensione gia' effettuata in base al tetto pensionistico, sicche', non comportando alcuna riliquidazione, ma dando luogo ad una mera sommatoria di due entita' distinte calcolate secondo aliquote diverse, puo' ben essere applicato anche nei confronti di chi la liquidazione abbia gia' ottenuto perche' posto in quiescenza anteriormente all'1 gennaio 1988. L'assunto del giudice 'a quo', secondo il quale la violazione del principio di eguaglianza, a danno di chi sia stato posto in quiescenza prima di questa data, discenderebbe dalla dedotta impossibilita' di addivenire ad una vera e propria riliquidazione della pensione, con un sostanziale superamento dei limiti imposti dal sistema del tetto pensionistico, e' chiaramente inaccettabile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160). - L'interpretazione adeguatrice della norma di interpretazione autentica impugnata, in combinato disposto con la disposizione interpretata, era stata fornita con la sent. n. 72/1990. Sul sistema del tetto pensionistico, ritenuto conforme a Costituzione, v. S. n. 173/1986 e O. n. 143/1987. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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