Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1995

Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/1995
Data di deposito
5 luglio 1995
Data di decisione
26 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
  • legge n. 160 del 20 maggio 1988
  • art. 21, comma 6, legge n. 67 del 11 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 21694

L'applicazione data dall'I.N.P.S. ad una norma - nella specie, il combinato disposto dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160 - non vincola il giudice nella sua istituzionale funzione interpretativa della legge, quando essa sia suscettibile di una interpretazione adeguatrice - gia' offerta, nel caso in parola, con la sent. n. 72 del 1990, e generalmente accolta dalla giurisprudenza ordinaria - che la renda immune dalla sospettata violazione del principio di eguaglianza. red.: A. Greco

Massima n. 21695

Il meccanismo per l'attribuzione di una "quota" integrativa di pensione, predisposto dall'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - alla cui stregua, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dall'1 gennaio 1988 va computata anche la retribuzione imponibile eccedente il tetto massimo di retribuzione annua pensionabile in precedenza fissato -, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 160, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, assume una natura autonoma e aggiuntiva rispetto alla liquidazione della pensione gia' effettuata in base al tetto pensionistico, sicche', non comportando alcuna riliquidazione, ma dando luogo ad una mera sommatoria di due entita' distinte calcolate secondo aliquote diverse, puo' ben essere applicato anche nei confronti di chi la liquidazione abbia gia' ottenuto perche' posto in quiescenza anteriormente all'1 gennaio 1988. L'assunto del giudice 'a quo', secondo il quale la violazione del principio di eguaglianza, a danno di chi sia stato posto in quiescenza prima di questa data, discenderebbe dalla dedotta impossibilita' di addivenire ad una vera e propria riliquidazione della pensione, con un sostanziale superamento dei limiti imposti dal sistema del tetto pensionistico, e' chiaramente inaccettabile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160). - L'interpretazione adeguatrice della norma di interpretazione autentica impugnata, in combinato disposto con la disposizione interpretata, era stata fornita con la sent. n. 72/1990. Sul sistema del tetto pensionistico, ritenuto conforme a Costituzione, v. S. n. 173/1986 e O. n. 143/1987. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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